Ordinanza N. 44 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
03/03/1986
Data deposito/pubblicazione
03/03/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/02/1986
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI –
Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO –
Dott. ALDO CORASANITI – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO
GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE, Giudici,
poteri dello Stato sollevato dal giudice delegato presso la Sezione
fallimentare del Tribunale di Roma nei confronti del Ministero di
Grazia e Giustizia, sorto a seguito della relazione ispettiva del
Ministero di Grazia e Giustizia ricevuta il 6 maggio 1981 ed iscritto
al n. 22 del registro ammissibilità ricorso conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il giudice delegato, presso la Sezione fallimentare
del Tribunale di Roma, al fallimento della s.n.c. Persano Dalma e C. e
alla procedura di concordato preventivo di Corsi Mirella e della s.r.l.
Satra ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Ministero
di Grazia e Giustizia, il quale avrebbe indebitamente interferito nelle
attribuzioni ad esso giudice riservate;
che il ricorso è in sostanza Così motivato:
a) in una relazione al Ministero di Grazia e Giustizia degli organi
che avevano condotto una ispezione presso la Sezione fallimentare, sono
stati formulati rilievi circa i criteri adottati dai giudici della
Sezione con riguardo alla retribuzione del lavoro straordinario svolto
dai cancellieri e all’intervento dei cancellieri nella redazione degli
inventari nei concordati preventivi;
b) i rilievi discenderebbero, tuttavia, da una erronea
interpretazione delle disposizioni di legge: mentre, si soggiunge,
l’adozione di alcun altro eventuale provvedimento del giudice
ricorrente in difformità dall’interpretazione accolta dal Ministero
costituirebbe oggetto di ulteriori censure nella “nuova ispezione
attualmente in corso”, presso la Sezione fallimentare, nonché di
“presumibili azioni disciplinari”;
c) l’attività svolta dal giudice delegato al fallimento e alla
procedura di concordato preventivo ha natura giurisdizionale – salvo a
stabilire quale parte di essa spetti alla giurisdizione contenziosa e
quale a quella volontaria – e la magistratura, anche nel settore
fallimentare, si configura come ordine autonomo, e pertanto sciolto da
qualsiasi dipendenza da soggetti ad esso estranei e Così, nella
specie, dal potere esecutivo; del resto, la legge 12 ottobre 1962, n.
1311, nel disciplinare l’organizzazione e il funzionamento
dell’Ispettorato Generale, si limiterebbe a disporre – in conformità
all’esigenza di tutelare l’indipendenza e il prestigio del giudice –
che gli ispettori rilevano soltanto dati statistici e possono su tale
base esclusivamente riferire circa l’entità e tempestività del lavoro
svolto dai magistrati.
Ritenuto altresl’:
che il conflitto è promosso nei confronti del Ministero di Grazia
e Giustizia, in quanto la relazione ispettiva, con la quale si assume
posta in essere la denunciata interferenza nell’esercizio della
giurisdizione, sarebbe stata fatta propria dal Ministro, che l’ha
trasmessa sia al Consiglio Superiore della Magistratura, sia al
Presidente del Tribunale di Roma e ha disposto una nuova ispezione.
Considerato che, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, legge
n. 87 del 1953, la Corte in questa fase è chiamata a delibare senza
contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista “la
materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza”,
rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia sia di
ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore
del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni;
che per l’ammissibilità del conflitto è prescritto, a norma del
citato art. 37, il concorso dei seguenti requisiti soggettivi ed
oggettivi: il conflitto deve sorgere tra organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui essi appartengono e
riguardare la delimitazione della relativa sfera di attribuzione
secondo le norme costituzionali;
che, nel caso in esame, il ricorso è proposto di fronte a rilievi
formulati nella relazione dagli organi ispettivi del Ministero della
Giustizia, in assenza di alcun provvedimento, disciplinare o di altra
natura, del Ministro: il quale ultimo, ad avviso del giudice delegato
al fallimento, sarebbe, in quanto organo di vertice
dell’Amministrazione, legittimato passivo come parte nel prospettato
conflitto;
che difetta in conseguenza il possibile oggetto della controversia
instaurata avanti la Corte: l’avere il Ministro – come si afferma dal
ricorrente, sempre nel presupposto della legittimazione passiva di tale
organo – inviato l’anzidetta relazione al Consiglio Superiore della
Magistratura e al Presidente del Tribunale di Roma, o disposto nuova
ispezione in vista di ulteriori, e soltanto eventuali, suoi
provvedimenti, costituisce, infatti, un adempimento procedurale nel
corso dell’attività ispettiva, che non concreta, nemmeno in via
preparatoria, gli estremi di alcun atto idoneo a ledere la invocata
sfera del potere giurisdizionale o ad interferire altrimenti nel
relativo esercizio;
che questo rilievo determina l’inammissibilità del conflitto e
assorbe ogni altro profilo da esaminare in questa sede.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO –
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere