Ordinanza N. 44 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
06/03/2002
Data deposito/pubblicazione
06/03/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/02/2002
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE;
6, e dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), promossi con ordinanze emesse il 16 gennaio 2001 (n. 8
ordinanze) e il 13 feb-braio 2001 (n. 13 ordinanze) dal Tribunale di
Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal
n. 318 al n. 325 e dal n. 356 al n. 368 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 e n. 20,
1ª serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con otto ordinanze in data 16 gennaio 2001 (r.o. da
n. 318 a n. 325 del 2001) e con 13 ordinanze in data 13 febbraio 2001
(r.o. da n. 356 a n. 368 del 2001), tutte di analogo contenuto, il
Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4, 5 e
6, e dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia
comunicato all’autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida
entro quarantotto ore da parte di tale autorità e che la mancata
convalida del trattenimento, in caso di insussistenza dei presupposti
di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, elida gli
effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo
di forza pubblica;
che, quanto alla rilevanza, in tutte le ordinanze si osserva
che il procedimento di convalida del trattenimento presso il centro
di permanenza temporanea e assistenza non può essere definito senza
che sia assoggettato a convalida il provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera che ne costituisce il presupposto;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale, i remittenti rilevano che il
trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza ed
assistenza di cui al citato art. 14 è finalizzato ad assicurare
effettività alla normativa in tema di allontanamento e presuppone
l’immediata coercibilità dell’espulsione, da eseguirsi mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
accompagnamento che, incidendo sulla libertà personale, non potrebbe
restare privo delle garanzie poste dall’art. 13 della Costituzione;
che nei casi di accompagnamento alla frontiera conseguenti a
provvedimenti di espulsione amministrativa, risulterebbe violata la
riserva di giurisdizione per la mancata previsione di un
provvedimento dell’autorità giudiziaria che motivi le ragioni di
quella misura, in via preventiva ex art. 13, secondo comma, Cost.,
ovvero successivamente, mediante convalida del giudice entro
quarantotto ore, a seguito di comunicazione da parte dell’autorità
di pubblica sicurezza ex art. 13, terzo comma, Cost;
che la violazione della riserva di giurisdizione, di
immediata rilevabilità nell’ipotesi in cui lo straniero espulso
venga effettivamente accompagnato alla frontiera a mezzo della forza
pubblica (in questo caso il giudice non ne viene neanche informato),
sussisterebbe, ad avviso dei remittenti, anche quando lo straniero,
per l’impossibilità di eseguire con immediatezza l’espulsione, venga
trattenuto ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo
n. 286 del 1998 presso un centro di permanenza temporanea e
assistenza, in quanto, nonostante l’art. 14, comma 4, prescriva al
giudice della convalida di valutare la sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 13 del medesimo decreto, oggetto della convalida sarebbe
solo il provvedimento di trattenimento presso il centro, come
confermerebbe, oltre al tenore letterale del citato art. 14, comma 4,
che sembrerebbe riferirsi al solo “provvedimento del questore”, anche
la circostanza che la mancata convalida del trattenimento non
travolgerebbe il provvedimento di “espulsione con accompagnamento”,
che continuerebbe così a gravare sullo straniero;
che in tutti giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile o non fondata;
che, nell’imminenza della camera di consiglio, la difesa
erariale ha depositato memorie, con le quali, rilevato che le
questioni di legittimità costituzionale sono già state risolte da
questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001, insiste per la
declaratoria di manifesta inammissibilità o infondatezza delle
questioni stesse.
Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa
Corte, con la sentenza n. 105 del 2001, ha dichiarato non fondata,
nei sensi di cui in motivazione, identica questione di legittimità
costituzionale dell’art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell’art. 14, comma 4,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed ha chiarito che
una corretta interpretazione delle disposizioni censurate, alla luce
dell’art. 13 della Costituzione e della riserva di giurisdizione in
esso contenuta, induce a ritenere che in sede di convalida del
provvedimento di trattenimento presso i centri di permanenza
temporanea ed assistenza il giudice deve verificare anche la
legittimità del provvedimento di espulsione con accompagnamento
immediato alla frontiera;
che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14,
comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata
in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della
Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la citata sentenza
n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 388 e
298 del 2001;
che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da
indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicché
anche la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell’art.
14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
sollevata, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola