Ordinanza N. 440 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
25/07/1989
Data deposito/pubblicazione
25/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza) come sostituito dall’art.
2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza) promosso con ordinanza
emessa il 30 novembre 1988 dal Tribunale militare di Bari nel
procedimento penale a carico di Giuffrida Salvatore, iscritta al n.
190 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro;
Ritenuto che, con ordinanza 30 novembre 1988, il Tribunale
militare di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52
Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, settimo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza) come modificato dall’art.
2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza) nella parte in cui non
prevede, quale causa d’estinzione del reato di rifiuto del servizio
militare di leva, l’adempimento del servizio stesso conseguente al
rigetto della domanda d’ammissione al servizio militare non armato od
a quello civile sostitutivo;
Considerato che il giudice a quo ritiene che la causa d’estinzione
del reato di cui all’art. 8, settimo comma, della legge n. 772 del
1972 possa applicarsi soltanto nel caso in cui sia stata accolta la
domanda d’ammissione al servizio militare non armato od al servizio
militare civile ovvero sia stata accolta la domanda d’arruolamento
nelle forze armate e non possa anche applicarsi nell’ipotesi –
verificatasi nel caso di specie – di chi, imputato per aver rifiutato
il servizio militare di leva per motivi di coscienza, abbia
successivamente presentato domanda d’ammissione al servizio militare
non armato od a quello sostitutivo civile e, dopo essersi visto
rigettare tale domanda, abbia poi effettivamente adempiuto, dietro
richiesta dell’amministrazione, al servizio militare di leva, senza
aver presentato esplicita domanda d’arruolamento;
che l’estinzione del reato previsto nella disposizione in esame
tende ad incentivare la rieducazione del soggetto attivo del delitto
ed il conseguente adempimento, ancorché tardivo, dell’obbligo del
servizio militare di leva;
che, nel caso di specie, il soggetto attivo del delitto ha, con
l’effettiva prestazione del servizio militare armato, dimostrato
d’aver adempiuto agli obblighi di solidarietà sociale di cui
all’art. 52, secondo comma, Cost. e, così, d’essersi pienamente
rieducato;
che, pertanto, al caso sottoposto all’esame del giudice a quo va
applicata la predetta estinzione del reato, malgrado la non
presentazione d’esplicita domanda d’arruolamento;
che l’estensione dell’ambito d’applicazione della causa
d’estinzione del reato, fino a comprendere il caso oggetto del
giudizio a quo, ampliando la sfera di libertà, non è preclusa da
alcun principio costituzionale ma è conseguenza necessaria
dell’interpretazione logica e sistematica della norma in esame;
che la norma reale di cui all’art. 8, settimo comma, della legge
n. 772 del 1972, interpretata in maniera conforme a Costituzione, non
presenta i prospettati profili di contrasto con gli artt. 3 e 52
Cost.;
che la sollevata questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza) come modificato dall’art.
2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza) sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 52 Cost., dal Tribunale militare di Bari con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL’ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA