Ordinanza N. 441 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1997
Data deposito/pubblicazione
23/12/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1997
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
regione Friuli-Venezia Giulia 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni
sul patrimonio immobiliare regionale), promosso con ordinanza emessa
il 20 dicembre 1996 dal pretore di Trieste, nel procedimento civile
vertente tra Piero Genzo ed altra e l’Istituto autonomo case popolari
della provincia di Trieste ed altra, iscritta al n. 108 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell’anno 1997;
Visto l’atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che gli eredi del conduttore di un alloggio
economico-popolare sito in Trieste hanno convenuto in giudizio
innanzi al pretore di detta città l’Istituto autonomo case popolari
(di seguito, IACP), denunciandone l’inadempimento all’obbligo di
stipulare l’atto pubblico di vendita dello stesso immobile già
condotto in locazione dal de cuius;
che l’istituto convenuto ha eccepito il proprio difetto di
legittimazione passiva ed indicato la regione Friuli-Venezia Giulia
quale titolare del rapporto;
che gli attori hanno esteso la domanda originaria nei confronti
della Regione, la quale ha parimenti sostenuto la propria estraneità
alla controversia, in quanto aveva dapprima conferito apposita
procura sostanziale e processuale all’IACP per la gestione degli
affari del tipo di quello controverso e, successivamente, trasferito
al detto istituto la proprietà, tra gli altri, anche dell’ immobile
de quo, con la legge regionale 8 giugno 1993, n. 34;
che, benché non risulti eseguita a favore dell’IACP l’iscrizione
pubblicitaria del titolo di proprietà secondo la normativa
dell’intavolazione, in pendenza della lite, l’art. 1 della legge
regione Friuli-Venezia Giulia 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni
sul patrimonio immobiliare regionale) – di interpretazione autentica
della precedente legge n. 34 del 1993 – ha stabilito che il
trasferimento del diritto di proprietà deve ritenersi comunque
perfezionato anche nei territori in cui vige il sistema dei libri
fondiari, con decorrenza 1 gennaio 1995″;
che, il pretore dubita della legittimità costituzionale
dell’art. 1 della legge regionale n. 38 del 1996, in riferimento
agli artt. 3, 42, secondo comma, e 116 della Costituzione ed
all’art. 4 dello statuto regionale di autonomia (legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1), in quanto violerebbe la riserva di legge
statale stabilita per la disciplina dei modi di acquisto dei diritti
reali immobiliari anche nei territori della Repubblica in cui è
prescritta la vigenza del libro fondiario ed il regime della
pubblicità con efficacia costitutiva;
che si è costituita nel giudizio la Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, che ha eccepito l’irrilevanza, o, comunque,
l’infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal
pretore di Trieste;
Considerato che nella premessa del provvedimento di rimessione è
espressamente precisato che gli attori hanno chiesto “accertarsi
l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo per la cessione
dell’alloggio”, denunciando l’inadempimento dell’IACP;
che, in relazione a siffatta prospettazione, puntualmente
richiamata dal giudice a quo, ed al complessivo tenore delle
argomentazioni sviluppate nell’ordinanza, non può escludersi che il
diritto dell’assegnatario dell’alloggio economico-popolare, già
locato con patto di futura vendita, sia tutelabile con l’azione di
mero accertamento;
che l’ eventuale accoglimento di quest’ultima opzione
interpretativa potrebbe influire sull’applicabilità della norma
denunciata (e della norma da questa interpretata in via autentica),
dato che entrambe sono state emanate allorché la situazione
soggettiva, quale sembra essere stata espressamente evocata in
giudizio dagli attori, si era già consolidata;
che il rimettente ha, invece, negato la qualificazione
dell’azione come di mero accertamento attraverso il solo richiamo
dell’art. 2932 cod. civ., richiamo che, però, nel quadro delle
circostanze dianzi indicate, appare apodittico ed insufficiente, in
quanto non dà compiutamente conto delle ragioni che fondano la
soluzione accolta e che dovrebbero confortare il giudizio di
rilevanza;
che, in linea di principio, questa Corte non può sostituirsi al
giudice a quo nella operazione, comunque indefettibile, di univoca
sussunzione giuridica dei fatti con chiarezza dedotti dalle parti in
causa, né può dirimere dubbi, espliciti o impliciti, che egli nutra
al riguardo, come si deduce dal testo del provvedimento di rinvio;
che l’omessa indicazione ed esplicitazione degli elementi che
fondano la qualificazione si risolve nel difetto di motivazione sulla
rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regione
Friuli-Venezia Giulia 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul
patrimonio immobiliare regionale), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 42, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dal pretore di Trieste, con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola