Ordinanza N. 442 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
09/12/1991
Data deposito/pubblicazione
09/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,
prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con
ordinanza emessa il 26 marzo 1991 dal Pretore di Siena nel
procedimento penale a carico di Tistoni Giorgio, iscritta al n. 396
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 1991;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Siena ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 60
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
deducendo a fondamento della questione medesima l’esistenza di una
“discrasia logico-giuridica tra la portata dell’art. 444 c.p.p. e le
restrizioni” previste dall’art. 60 della legge n. 689 del 1981,
“atteso che diventa patteggiabile con sanzione sostitutiva tutta una
serie di reati di competenza del tribunale (purché la pena da
irrogare in concreto non superi i sei mesi) per loro intrinseca
natura più gravi rispetto a quelli oggettivamente esclusi e
riportati” dalla norma oggetto di denuncia;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che l’istituto della applicazione della pena su
richiesta delle parti disciplinato nel titolo II del libro VI del
codice di procedura penale non ha introdotto, né poteva introdurre,
in assenza di specifiche previsioni della legge-delega 16 febbraio
1987, n. 81, modifiche al regime sostanziale delle sanzioni
sostitutive disciplinato dagli artt. 53 e seguenti della legge n. 681
del 1981;
e che, come evidenzia la Relazione al Progetto preliminare del
nuovo codice, appare “significativa in proposito la modificazione
della direttiva” 45 della legge-delega “operata dal Senato, che ha
sostituito le parole ‘l’applicazione, in casi consentiti, delle
sanzioni sostitutive o della pena detentiva’ con le parole
‘l’applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti’,
chiarendo così, da un lato, che il legislatore delegato non ha il
compito di specificare, al di là delle previsioni del delegante, i
casi in cui è consentita l’applicazione delle pene su richiesta
delle parti e, dall’altro, che l’applicazione delle sanzioni
sostitutive su richiesta è ammessa nei soli casi in cui queste
sanzioni risultano applicabili in generale (indipendentemente cioè
dalla richiesta delle parti), in base alla l. n. 689 del 1981, che le
ha introdotte nel nostro ordinamento e le disciplina”;
che alla stregua delle accennate considerazioni, e
contrariamente a quanto mostra di ritenere il rimettente, permane
inalterata, anche agli effetti del nuovo “patteggiamento”, la
previsione dettata dall’art. 54 della legge n. 689 del 1981 che
limita l’applicabilità delle pene sostitutive ai reati di competenza
del pretore, sicché viene a cadere la premessa stessa sulla quale il
rimettente fonda la pretesa “discrasia logico-giuridica” ed il
conseguente dubbio di costituzionalità circa la ragionevolezza delle
esclusioni oggettive stabilite dalla norma oggetto di denuncia;
e che, pertanto, la questione qui proposta deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Siena con ordinanza del 26 marzo
1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA