Ordinanza N. 443 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
25/07/1989
Data deposito/pubblicazione
25/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione
speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e
superstiti degli artigiani e loro familiari), promosso con ordinanza
emessa il 16 febbraio 1989 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento
civile vertente tra l’I.N.P.S. e Rondini Anna, iscritta al n. 227 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui l’I.N.P.S. aveva
appellato la sentenza del Pretore di Viterbo affermativa del diritto
della ricorrente, titolare di pensione diretta a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria, a percepire l’integrazione
al minimo della pensione di riversibilità a carico della Gestione
speciale per gli artigiani, il Tribunale di Viterbo, con ordinanza
emessa in data 16 febbraio 1989, ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto
1962, n. 1339, nella parte in cui non consente la predetta
integrazione;
che, a parere del giudice a quo, l’ipotesi in argomento
resterebbe estranea rispetto alle molteplici declaratorie
d’illegittimità di cui la normativa impugnata è stata oggetto;
Considerato che, con sentenza n. 81 del 1989, la norma impugnata
è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima sotto ogni
profilo residuo riguardo a tutte le possibili ipotesi in cui essa
preclude l’integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla
Gestione de qua in caso di cumulo con gli altri trattamenti indicati
nella medesima disposizione impugnata;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge
12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per
l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti
degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui preclude
l’integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata
dalla Gestione speciale per gli artigiani ai titolari di pensione
diretta a carico dell’assicurazione generale obbligatoria già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del
1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA