Ordinanza N. 443 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
09/12/1991
Data deposito/pubblicazione
09/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
VASSALLI;
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato) e 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903
(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro),
promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dalla Corte dei
conti, Sezione Terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Franci
Alfredo contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Grosseto,
iscritta al n.229 del registro ordinanza 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.16, prima serie speciale
dell’anno 1991;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 la Corte dei
conti – Sez.III Giurisdizionale – sul ricorso proposto da Franci
Alfredo contro Direzione Provinciale del Tesoro di Grosseto ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con
l’art.3 della Costituzione, dell’art. 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973
n.1092 (Approvazione del Testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte
in cui non assimila il vedovo della pensionata alla vedova del
pensionato, agli effetti della liquidazione della pensione di
riversibilità e non prevede anche per il vedovo la liquidazione
d’ufficio del trattamento, senza alcun onere di domanda; degli artt.
256 e 257 dello stesso d.P.R. n.1092 del 1973, per il fatto di non
aver previsto nel caso del vedovo di pensionata deceduta prima
dell’1.6.1974 la cessazione degli effetti che la normativa
preesistente faceva discendere, ai fini della decorrenza del
trattamento, dalla mancata presentazione della domanda stessa entro
determinati termini; nonché dello stesso art. 256 e dell’art. 11
della legge 9 dicembre 1977 n. 903, il primo nella parte in cui
ostacolerebbe, il secondo nella parte in cui non garantirebbe la
possibilità, per il vedovo della pensionata deceduta anteriormente
all’1.1.1958, di beneficiare della pensione dal giorno successivo
alla morte della moglie.
Considerato che la fattispecie va definita alla stregua di
normativa anteriore, prevedente l’onere della domanda sia per il
vedovo che per la vedova di soggetto pensionato (art. 2, secondo
comma, r.d. 27 giugno 1933, n. 703);
che sono interessate, quindi, disposizioni non dedotte in
giudizio;
che pertanto la questione, così come posta, è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 160, 256, 257 del d.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del Testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato) e 11 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, (Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata dalla
Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA