Ordinanza N. 444 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
25/07/1989
Data deposito/pubblicazione
25/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
secondo, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della
Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 24 aprile 1989,
depositato in cancelleria il 3 maggio 1989 ed iscritto al n. 29 del
registro ricorsi 1989;
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso
notificato il 24 aprile 1989 e depositato il 3 maggio 1989, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3,
secondo comma, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego), per violazione degli artt.
4, n. 1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1);
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo la reiezione del ricorso;
Considerato che il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, non è
stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119, serie generale, del 24 maggio 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti l’art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3, secondo comma, del
decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia
di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe,
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per violazione degli artt. 4, n.
1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA