Ordinanza N. 445 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
16/12/1993
Data deposito/pubblicazione
16/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
regolamento della Camera dei deputati, promosso con ordinanza emessa
il 3 dicembre 1992 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile
vertente tra Scala Gennaro e Pannella Giacinto, iscritta al n. 238
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 1993;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso nei
confronti di un deputato per il risarcimento dei danni derivanti da
dichiarazioni, formulate dal parlamentare in due distinti episodi,
ritenute dagli attori di contenuto diffamatorio, il Tribunale di Roma
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18
del regolamento della Camera dei deputati, in riferimento all’art. 24
della Costituzione;
che il rimettente rileva come – nonostante un diniego di
autorizzazione a procedere in sede penale ex art. 68, secondo comma,
della Costituzione, nel testo allora in vigore, in relazione ad uno
dei due episodi asseritamente diffamatori – non vi sia in concreto,
in ordine ai fatti dedotti nel giudizio, alcuna deliberazione della
Camera dei deputati in merito alla qualificazione funzionale delle
opinioni espresse dal parlamentare, ai sensi e per i fini dell’art.
68, primo comma, della Costituzione; e che, d’altra parte, nella
disciplina positiva solo al giudice penale è data facoltà di adire
direttamente la giunta per le autorizzazioni a procedere, a norma
dell’art. 18 del richiamato regolamento nonché delle disposizioni
del codice di procedura penale che regolano la materia;
che, ad avviso del giudice rimettente, i concomitanti fattori
sopra riportati determinano una situazione confliggente con il
diritto di difesa dei soggetti danneggiati, poiché, alla stregua
della affermata spettanza alla Camera di appartenenza del potere di
valutare le condizioni dell’insindacabilità (sent. n. 1150 del
1988), dovrebbe essere pronunciata dal medesimo giudice a quo
l’improcedibilità della domanda giudiziale;
che detta causa di improcedibilità non può essere rimossa o
superata proprio a causa della mancata attribuzione alla giunta di
cui all’art. 18 del regolamento della Camera dei deputati (anche)
della competenza alla verifica della qualificazione funzionale delle
opinioni in vista della prerogativa dell’insindacabilità, ond’è che
è sotto questo profilo che, in conclusione, il Tribunale sottopone a
scrutinio di costituzionalità detta norma;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per una declaratoria di inammissibilità o di
infondatezza della questione;
Considerato che è sottoposta al giudizio di questa Corte una
norma del regolamento della Camera dei deputati;
che, come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 154
del 1985, il problema dell’ammissibilità del sindacato di
costituzionalità sui regolamenti parlamentari va risolto, alla
stregua dell’art. 134 della Costituzione, in senso negativo, giacché
nella competenza del giudice delle leggi, quale stabilita dal
richiamato articolo, non possono comprendersi i regolamenti
parlamentari, né espressamente né in via di interpretazione;
che, in assenza di diverse e nuove prospettazioni sul punto da
parte del giudice rimettente, si deve pertanto ribadire
l’insindacabilità dei regolamenti parlamentari, con conseguente
preliminare dichiarazione di manifesta inammissibilità della
questione proposta;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 18 del regolamento della
Camera dei deputati, sollevata, in riferimento all’articolo 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA