Ordinanza N. 446 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1998
Data deposito/pubblicazione
23/12/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/12/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,
prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda
CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI,
prof. Annibale MARINI;
poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio
Sgarbi nei confronti del tribunale di Reggio Calabria con ricorso
depositato il 28 luglio 1998 ed iscritto al n. 99 del registro
ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il ricorrente, premesso d’essere membro del
Parlamento, espone d’essere stato condannato dal tribunale di Reggio
Calabria, con sentenza del 13 luglio 1998, per il reato di
diffamazione aggravata a mezzo stampa per le opinioni espresse “in
relazione a fatti di estrema rilevanza politico-sociale” nel corso di
due interviste televisive e radiofoniche;
che, secondo il ricorrente, “i componenti del tribunale di Reggio
Calabria” instaurando il processo penale a suo carico per il
suindicato reato hanno violato le norme della Costituzione che
garantiscono la libertà di pensiero, l’insindacabilità delle
opinioni dei membri del Parlamento e ne definiscono le funzioni e lo
hanno altresì sottratto al giudice naturale, violando il suo diritto
di difesa (artt. 21, 24, 25, 67 e 68 della Costituzione);
che inoltre, a suo avviso, deve riconoscersi – essendo
costituzionalmente illegittima una diversa interpretazione delle
norme vigenti in materia – “il diritto del membro del Parlamento a
ricorrere alla Corte costituzionale, anche in assenza di
un’attivazione della Presidenza della Camera” nei confronti di un
atto dell’autorità giudiziaria, dal momento che analogo diritto
sarebbe riconosciuto a ciascun componente dell’ordine giudiziario;
che il ricorrente chiede che la Corte dichiari che “i funzionari
dell’ordine di cui all’art. 104 della Costituzione, componenti il
tribunale di Reggio Calabria” sottoponendolo a processo penale,
“hanno avviato un conflitto con il Parlamento”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente
a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia
ammissibile sotto il profilo dell’esistenza della materia di un
conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con
riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal
medesimo art. 37;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’art.
68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di
appartenenza la potestà di dichiarare che l’opinione espressa da un
membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni
parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata,
l’autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di
valutare solo incidenter tantum la sindacabilità di detta opinione,
ferma restando la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare
il riesame della valutazione operata dall’autorità giudiziaria
mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (ordinanze n. 388 e n.
389 del 1998; sentenze n. 265 del 1997, n. 1150 del 1988);
che, ancora secondo l’indicato orientamento giurisprudenziale –
che la prospettata interpretazione del ricorrente non induce a
rimeditare, in quanto basata sul raffronto tra situazioni non
omogenee -, la Corte costituzionale può essere chiamata ad
intervenire soltanto a posteriori quando risulti da atti formali una
divergenza tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella
dell’autorità giudiziaria;
che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni
tra la Camera e l’autorità giudiziaria, in quanto dagli atti
prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei
deputati che abbia dichiarato l’insindacabilità delle opinioni
espresse dal ricorrente e per le quali è stato instaurato il
procedimento penale in oggetto;
che, conseguentemente, non può ritenersi vi sia materia di un
conflitto, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
per difetto del requisito oggettivo;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola