Ordinanza N. 447 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
25/07/1989
Data deposito/pubblicazione
25/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111 (Misure urgenti
per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale), promossi
con ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma
di Bolzano, notificati il 28 e 29 aprile 1989, depositati in
cancelleria il 6 e il 9 maggio 1989 ed iscritti ai nn. 33 e 35 del
registro ricorsi 1989;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Emilia Romagna, con ricorso notificato il
28 aprile 1989 e depositato il 6 maggio 1989, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge
25 marzo 1989, n. 111 (Misure urgenti per la riorganizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale), per violazione degli artt. 3, 32, 77,
81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;
che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il
29 aprile 1989 e depositato il 9 maggio 1989, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, sesto e settimo comma,
2, 3, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 5, primo comma, del
medesimo decreto legge 25 marzo 1989, n. 111, per violazione degli
artt. 8, primo comma, nn. 1 e 19, 9, primo comma, n. 10, 16, primo
comma, 33, 38, 49, 51, 80, 87, 97, 98, 103 e 107 dello Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670) e relative norme di attuazione;
che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso
decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, non è stato
convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 124, serie generale, del 30 maggio 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti l’art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5,
primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111 (Misure urgenti
per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale), sollevate,
con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna, per
violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127
della Costituzione, e, dalla Provincia autonoma di Bolzano, per
violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 1 e 19, 9, primo comma, n.
10, 16, primo comma, 33, 38, 39, 51, 80, 87, 97, 98, 103 e 107 dello
Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1977, n. 670) e relative norme di attuazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA