Ordinanza N. 448 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1994
Data deposito/pubblicazione
23/12/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
comma, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 (Approvazione del
nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull’Opera di
previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro
superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa
depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza), 12, primo comma,
numero 4, della legge 19 gennaio 1942, n. 22 (Istituzione di un Ente
nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti
statali), e dell’art. 3, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),
nella parte in cui prevedevano, anteriormente all’entrata in vigore
della legge 29 aprile 1976, n. 177, la subordinazione del diritto
alla liquidazione dell’indennità di buonuscita E.N.P.A.S. al
conseguimento del diritto a pensione, promosso con ordinanza emessa
il 20 febbraio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio
sui ricorsi riuniti proposti da Billo Laura, vedova Maschi, ed altri
contro l’E.N.P.A.S., iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima
serie speciale, dell’anno 1993;
Visto l’atto di costituzione di Billo Laura ed altri;
Udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
ordinanza emessa il 20 febbraio 1992 (R.O. n. 793 del 1992), sui
ricorsi riuniti promossi dagli eredi del professor Maschi e dal professor Biscottini, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione, dell’art. 48, primo comma, del regio decreto 26
febbraio 1928, n. 619, dell’art. 12, primo comma, numero 4, della
legge 19 gennaio 1942, n. 22, e dell’art. 3, primo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui prevedevano,
anteriormente all’entrata in vigore della legge 29 aprile 1976, n.
177, la subordinazione del diritto alla liquidazione dell’indennità
di buonuscita E.N.P.A.S. al conseguimento del diritto a pensione;
che il giudice a quo ha contestualmente rigettato, con sentenza,
la domanda principale dei ricorrenti, che, per il servizio prestato,
dai professori Maschi e Biscottini, prima presso università statali
e, successivamente, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
avevano dedotto che l’indennità di buonuscita dovesse essere
riliquidata dall’E.N.P.A.S. sulla base dello stipendio spettante
all’atto della definitiva cessazione dal servizio, e, in parte, anche
quella subordinata, con la quale i ricorrenti avevano chiesto che le
somme corrisposte dall’E.N.P.A.S. fossero maggiorate degli interessi
legali e della rivalutazione monetaria per il ritardo nella loro
erogazione, rispetto alla data del passaggio dall’una all’altra
università;
che, nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale, si sono
costituite le parti private, sostenendo la fondatezza della questione
di legittimità costituzionale;
che, successivamente, la difesa delle parti private – nel
produrre in giudizio copia autentica della sentenza del Consiglio di
Stato del 27 maggio 1994, con la quale, in sede di appello, è stato
riconosciuto il diritto degli interessati alla riliquidazione
dell’indennità di buonuscita, previa ricongiunzione dei servizi resi
nell’università statale e nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
– ha chiesto che la questione stessa sia dichiarata inammissibile,
per sopravvenuta irrilevanza;
Considerato che, in relazione alla richiamata sentenza del
Consiglio di Stato, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al
quale spetta valutare la eventuale incidenza della pronunzia sul
giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della
perdurante rilevanza o meno della questione sollevata (in tal senso,
v. ordinanza n. 65 del 1991);
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA