Ordinanza N. 458 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1997
Data deposito/pubblicazione
30/12/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1997
Presidente: prof. Francesco GUIZZI;
Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
poteri dello Stato promosso dal Commissario per il riordinamento
degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta
nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, sorto a seguito dei
decreti ministeriali del 12 febbraio 1997 con i quali non sono stati
approvati i provvedimenti del Commissario riguardanti la
legittimazione all’occupazione di terreni demaniali comunali;
conflitto promosso con ricorso depositato il 23 giugno 1997 e
iscritto al n. 77 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che, con ordinanza del 20 giugno 1997, il Commissario per
il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della
Valle d’Aosta, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti
del Ministro di grazia e giustizia avverso i decreti ministeriali del
12 febbraio 1997, registrati dalla Corte dei conti il 17 aprile 1997,
con i quali non sono stati approvati provvedimenti commissariali
riguardanti la legittimazione all’occupazione di terreni appartenenti
al demanio civico dei comuni di Castelmagno e Viozene;
che, secondo l’allegazione del Commissario, il Ministero di
grazia e giustizia, dopo aver richiesto di riferire sulle prassi
seguite in tema di legittimazione dei beni demaniali di uso civico,
ha emanato, in data 8 maggio 1997, la circolare n. 5 (Individuazione
delle autorità competenti ad emettere i provvedimenti di
legittimazione dell’occupazione e di approvazione della stessa),
diretta ai Commissari, al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, alle Regioni e all’Avvocatura generale dello
Stato;
che a tale circolare il Commissario ricorrente ha risposto con
nota del 22 maggio 1997, indirizzata al Direttore generale per gli
affari civili e le libere professioni del Ministero di grazia e
giustizia, affermando – sulla base degli orientamenti del Consiglio
di Stato e della dottrina – che la funzione di legittimazione delle
occupazioni abusive è rimasta di attribuzione statale, nonostante il
trasferimento delle funzioni amministrative di tale materia alle
Regioni;
che, pur non includendo la legittimazione delle occupazioni
abusive fra le funzioni amministrative trasferite alle Regioni, la
circolare offrirebbe una discutibile interpretazione dell’art. 66 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), limitandosi a
prevedere la mera intesa regionale;
che soltanto il Commissario potrebbe occuparsi di procedimenti
così complessi, connotati da forte discrezionalità e adottati in
presenza di determinati requisiti di legge;
che il Commissario ha concluso con le richieste di riconoscimento
dell’attribuzione allo Stato delle funzioni in tema di legittimazione
delle occupazioni abusive di terreni del demanio civico e di
annullamento dei decreti ministeriali, in quanto lesivi delle
competenze commissariali e, quindi, delle attribuzioni statali in
materia;
Considerato che viene all’esame della Corte l’ammissibilità del
conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, promosso dal
Commissario per il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della
Liguria e della Valle D’Aosta, con ordinanza del 20 giugno 1997, nei
confronti del Ministro di grazia e giustizia, in relazione ai due
decreti del 12 febbraio 1997 (registrati il 17 aprile 1997) con i
quali non sono stati approvati dal Ministro, perché spettanti alle
competenze regionali, due provvedimenti adottati dal Commissario;
che il conflitto è stato promosso dal Commissario per il
riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della
Valle d’Aosta non già nella veste di autorità giurisdizionale,
bensì come potere amministrativo statale;
che il Commissario chiede di poter continuare a provvedere in
materia di legittimazione all’occupazione dei terreni civici e, a tal
proposito, contesta la legittimità della circolare del Ministro di
grazia e giustizia n. 5 dell’8 maggio 1997, che nella sostanza
farebbe rifluire le attribuzioni statali nell’ambito dei poteri
regionali, lasciando al Ministro soltanto funzioni residuali di
controllo, esercitabili attraverso l’emanazione del provvedimento
finale;
che non sussiste materia di conflitto fra i poteri dello Stato,
poiché il Commissario, con riguardo alle funzioni amministrative in
oggetto, e il Governo (nella specie il Ministro di grazia e
giustizia) non appartengono a poteri statuali diversi, e non
risultano titolari di distinte funzioni, costituzionalmente
rilevanti, ma si collocano all’interno di un complesso omogeneo di
competenze amministrative;
che non può essere vagliata in questa sede la richiesta avanzata
dal Commissario, in base alla quale andrebbe garantita la permanenza
in capo allo Stato del potere amministrativo in esame, e si dovrebbe
individuare l’autorità competente nel Commissario per il
riordinamento degli usi civici;
che, pertanto, non sussistono i requisiti di ammissibilità del
conflitto a norma dell’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato promosso dal Commissario per il riordinamento
degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta
nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, con l’atto in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente e redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella