Ordinanza N. 460 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1997
Data deposito/pubblicazione
30/12/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1997
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;
penale promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dal
tribunale di Velletri nel procedimento penale a carico di Mammucari
Massimo iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie
speciale, dell’anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un
imputato per il delitto di estorsione il tribunale di Velletri ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 629
cod. pen.;
che a parere del giudice a quo la norma impugnata, così come
modificata dall’art. 8 del d.-l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito
in legge, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172,
punisce il delitto in parola con la pena edittale minima di anni
cinque di reclusione, da ritenersi del tutto sproporzionata in
relazione a fatti di modesta entità, quale quello sottoposto al
giudizio del tribunale rimettente;
che tale trattamento sanzionatorio è vieppiù irragionevole alla
luce del confronto con i delitti di rapina e di concussione, entrambi
puniti con pena edittale minima inferiore a quella prevista dall’art.
629 cod. pen., pur essendo la concussione un delitto che lede anche
l’interesse al buon andamento della pubblica amministrazione.
Considerato che una questione analoga a quella presente è stata
già dichiarata da questa Corte manifestamente infondata (ordinanza
n. 368 del 1995) in relazione al raffronto tra il delitto di
estorsione e quello di rapina;
che i due delitti ora richiamati appaiono sostanzialmente
diversi, sicché ogni paragone concernente la misura della pena
risulta inconferente, tenendo presente che a questa Corte non è
consentito sindacare le scelte operate dal legislatore in tale
settore, se non in presenza di situazioni viziate da evidente
arbitrarietà;
che il confronto non è instaurabile neppure col delitto di
concussione il quale, pur presentando indubbi margini di affinità
con quello di estorsione, è fattispecie intrinsecamente diversa,
tale da non poter costituire un valido tertium comparationis;
che pertanto, mancando un pertinente ed univoco termine di
raffronto (sentenza n. 217 del 1996), qualsiasi intervento di questa
Corte volto a modificare la pena edittale minima del delitto di
estorsione si risolverebbe in un’indebita invasione della sfera di
discrezionalità riservata al legislatore;
che la questione, dunque, dev’essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 629 cod. pen. sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Velletri con
l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella