Ordinanza N. 460 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1998
Data deposito/pubblicazione
30/12/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof.
Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale
MARINI;
5, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di
pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle
professioni sanitarie), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile
1997 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania, sul ricorso proposto da Pumo Alessandro contro
l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di
Catania, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell’anno 1998;
Visto l’atto di costituzione di Pumo Alessandro nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1998 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che con ordinanza del 28 aprile 1997 (r.o. n. 132 del
1998) – emessa nel corso di un giudizio instaurato da un medico per
ottenere l’annullamento del parere negativo, reso dall’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania,
circa l’inserimento della dizione “Medicina omeopatica” nella sua
pubblicità sanitaria – il tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, “punti 3, 4 e 5” (recte:
commi 3, 4 e 5), della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in
materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio
abusivo delle professioni sanitarie), nella parte in cui non
consentono di inserire la dizione “Medicina omeopatica” nella
pubblicità sanitaria, che può far menzione soltanto dei titoli di
specializzazione;
che il rimettente, nell’evocare vari parametri costituzionali
(artt. 2, 3, 4, primo comma, 32, primo comma, e 35, primo e secondo
comma, della Costituzione), lamenta, in particolare, che le ristrette
previsioni contenute nell’art. 1 della legge n. 175 del 1992 si
pongano in contrasto con:
l’art. 32 della Costituzione, poiché limiterebbero la
possibilità per i cittadini di tutelare la propria salute mediante
il ricorso ad una terapia “naturale” e non basata sulla
somministrazione di un farmaco “di provenienza chimica”;
l’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento
cui darebbe luogo la esclusione della possibilità di pubblicizzare
l’attività di medico omeopata, anche come “cultore” della materia,
nei confronti sia di altre categorie di esercenti l’attività
sanitaria sia di quei medici, che, conseguito il diploma di
perfezionamento in medicina omeopatica presso università statali,
potrebbero vedersi riconoscere in futuro la possibilità di
pubblicizzare la propria attività, a differenza degli omeopati
formatisi presso istituti post-universitari privati;
che, secondo l’ordinanza, la violazione del suddetto parametro
emergerebbe anche in relazione alla mancanza di qualunque
disposizione transitoria circa il valore da riconoscere ai corsi di
omeopatia svolti da strutture private;
che è intervenuta in giudizio la Presidenza del Consiglio dei
ministri, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, che, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della
questione per carenza e contraddittorietà della motivazione, nel
merito ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;
che si è costituita in giudizio la parte privata con memoria
depositata fuori termine, il 3 novembre 1998.
Considerato che le disposizioni censurate, nel limitare la
possibilità di pubblicizzare la qualifica professionale a coloro che
abbiano conseguito il diploma di specialista presso le scuole di
specializzazione costituite nell’ambito delle università, previa
frequenza dei corsi di studio con esame finale contemplati
dall’ordinamento universitario, ovvero abbiano acquisito specifiche
esperienze presso le strutture sanitarie, secondo le modalità
previste dalla stessa legge n. 175 del 1992, tendono proprio,
attraverso l’affidabilità delle indicazioni professionali, a
salvaguardare la salute dei cittadini, oggetto di tutela da parte
dell’art. 32 della Costituzione;
che, d’altro canto, non essendo possibile equiparare alle
specializzazioni mediche, conseguite all’esito dei corsi previsti
dall’ordinamento universitario, i titoli acquisiti presso strutture
private e, quindi, privi di valore legale, non può reputarsi inciso
nemmeno il parametro dell’eguaglianza ex art. 3 della Costituzione,
giacché esso, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare
più volte, non impedisce al legislatore ordinario di emanare norme
differenziate, quando la disparità di trattamento sia fondata su
presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino
l’adozione (sentenze nn. 327 del 1998 e 454 del 1997);
che neppure appaiono fondati i dubbi di legittimità
costituzionale avanzati con riguardo alla dedotta mancanza di
disposizioni “in via transitoria” circa il valore eventualmente da
attribuire ai corsi di terapia omeopatica svolti da scuole private
post-universitarie, in quanto le stesse argomentazioni innanzi
esposte consentono di non ritenere irragionevole o manifestamente
arbitraria la scelta del legislatore di non prevedere, neanche nei
più ridotti termini temporali prospettati, deroghe alla rigorosa
regola fissata a regime per la pubblicità del professionista
sanitario;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, commi 3, 4 e 5, della legge 5 febbraio
1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di
repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie),
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 32, primo
comma e 35, primo e secondo comma, della Costituzione, dal tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania,
con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola