Ordinanza N. 461 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1993
Data deposito/pubblicazione
23/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare
MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Angela Reni e la
Società Caffè Lamberti, iscritta al n. 192 del registro ordinanze
1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,
prima serie speciale, dell’anno 1993;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile di sfratto per
morosità intimato dalla locatrice Angela Reni alla Società Caffè
Lamberti, conduttrice di un immobile adibito ad uso diverso da quello
di abitazione, il Pretore di Verona, con ordinanza emessa il 17
febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 55
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani), nella parte in cui esclude che la sanatoria della
morosità nel pagamento del canone si applichi alle locazioni di
immobili urbani ad uso non abitativo stipulate successivamente
all’entrata in vigore della stessa legge;
che il giudice rimettente osserva come l’interpretazione della
disposizione sia tuttora dibattuta. Secondo un indirizzo,
inizialmente fatto proprio dalla Corte di cassazione, la sanatoria
della morosità prevista dall’art. 55 della legge n. 392 del 1978 si
dovrebbe applicare anche alle locazioni di immobili adibiti ad uso
diverso da quello abitativo stipulate successivamente all’entrata in
vigore della legge stessa; secondo un più recente ed opposto
orientamento, accolto dalla stessa Corte, la possibilità di
sanatoria riguarderebbe solo il regime transitorio;
che la disposizione denunciata, seguendo questa seconda e più
restrittiva linea interpretativa, condivisa dal giudice rimettente,
sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto
discrimina il trattamento dei conduttori, dettando una disciplina ad
essi più favorevole nel regime transitorio rispetto a quella loro
riservata con riferimento ai contratti stipulati dopo l’entrata in
vigore della legge n. 392 del 1978;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto
la norma denunciata, limitando nella disciplina a regime ai soli
conduttori di immobili ad uso di abitazione la sanatoria della
morosità, rispetta, sotto il profilo della ragionevolezza, il
principio di eguaglianza. Difatti la situazione da disciplinare nel
passaggio dal precedente al nuovo regime delle locazioni sarebbe
diversa e non comparabile rispetto a quella che si presenta quando la
nuova normativa è operante. In quest’ultimo caso sarebbe ragionevole
la scelta del legislatore di regolare la morosità secondo le norme
generali sull’inadempimento e sulla risoluzione del contratto, mentre
quando una nuova normativa interviene nei rapporti in corso
modificandone alcuni tratti, con l’aumento del canone a scaglioni,
secondo la data di inizio del rapporto, sarebbe giustificato
disciplinare in via transitoria le conseguenze di tali modificazioni,
trattando in modo diverso le differenti situazioni.
Considerato che, a parte quanto questa Corte ha già osservato
incidentalmente in ordine all’applicabilità della norma denunciata a
tutti i contratti di locazione stipulati in regime di equo canone
(ordinanza n. 6 del 1985), la questione sollevata dal Pretore di
Verona concerne una delle interpretazioni dell’art. 55 della legge n.
392 del 1978, che limita la possibilità di sanare la morosità del
conduttore con il pagamento dei canoni scaduti in sede giudiziale
solamente per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore
della legge n. 392 del 1978;
che, anche così interpretata, la norma non è in contrasto con
l’art. 3 della Costituzione, in quanto le due categorie, previste dal
legislatore del 1978, dei rapporti locativi iniziati dopo l’entrata
in vigore della legge n. 392 e di quelli in corso al momento di
entrata in vigore della legge stessa non sono omogenee (ordinanze n.
222 del 1987 e n. 251 del 1983). Difatti nella disciplina transitoria
il mutamento legislativo incide sulla posizione delle parti
contrattualmente stabilita, modificando anche l’ammontare del canone,
e può giustificare la scelta del legislatore di consentire, solo in
questa fase, la possibilità per il conduttore di sanare la morosità
in sede giudiziale;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale
sollevata da Pretore di Verona è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Verona con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA