Ordinanza N. 461 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1998
Data deposito/pubblicazione
30/12/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof.
Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale
MARINI;
aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati
ed invalidi per servizio, titolari di pensione od assegni
privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali, e loro
congiunti in caso di morte) e dell’art. 34, comma 1, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),
promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1990 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Bologna, sul ricorso proposto da
Malferrari Luigi contro l’Intendenza di finanza di Bologna, iscritta
al n. 192 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno
1998;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1998 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Bologna,
con ordinanza del 22 novembre 1990 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 7 marzo 1998) – emessa nel corso di un giudizio fra
Malferrari Luigi e l’Amministrazione finanziaria, avente ad oggetto
il diniego del rimborso della ritenuta IRPEF operata sulla pensione
privilegiata ordinaria militare erogata al ricorrente – ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),
nonché dell’art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti
perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari
di pensione od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od
eccezionali, e loro congiunti in caso di morte), per violazione
dell’art. 3 della Costituzione, in quanto non contemplano per le
pensioni privilegiate ordinarie l’esenzione dall’IRPEF, riconosciuta,
invece, per le pensioni di guerra;
che, ad avviso del rimettente, il “preminente carattere
risarcitorio” delle pensioni privilegiate ordinarie e l’esclusione,
per contro, di quello reddituale imporrebbero l’esenzione delle
medesime dall’IRPEF, alla stessa stregua dei trattamenti
pensionistici di guerra;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata
manifestamente infondata.
Considerato che analoghe questioni concernenti, distintamente o
congiuntamente, le disposizioni sopra denunciate hanno già formato
oggetto di esame da parte di questa Corte che ne ha escluso la
fondatezza (vedi, in particolare, sentenze nn. 431 del 1996, 387 del
1989, e 151 del 1981, nonché ordinanze nn. 390 del 1997 e 276 del
1986) negando, dal punto di vista della natura dei trattamenti,
l’esistenza, fra le pensioni privilegiate ordinarie e le pensioni di
guerra, di quella identità od omogeneità di situazioni, che, ai
fini del trattamento tributario, potrebbe costituire il presupposto
del richiamo al principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 della
Costituzione;
che l’ordinanza in epigrafe, nel riproporre la questione di cui
trattasi, non introduce, in realtà, profili ed argomentazioni,
rispetto a quelli già esaminati, nuovi o comunque tali da indurre la
Corte a mutare il precedente avviso;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dell’art. 5 della legge
3 aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei
mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensioni od assegni
privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali, e loro
congiunti in caso di morte), sollevata, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Bologna, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola