Ordinanza N. 462 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1998
Data deposito/pubblicazione
30/12/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437 (Proroga dei termini di decadenza in
conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari),
promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1997 dal Tribunale di
Bolzano nel procedimento civile vertente tra Cristofolini Enrico e
Gavoni Cesare iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell’anno 1998.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello in materia di
locazione, nel quale l’appellato aveva proposto appello incidentale,
notificando alla controparte la memoria di costituzione oltre il
termine di decadenza previsto dall’art. 436, terzo comma, del codice
di procedura civile, il Tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il
20 dicembre 1997, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1
e 2 del d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437 (Proroga dei termini di
decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici
giudiziari);
che nella fattispecie, come precisa il Tribunale rimettente, la
tempestiva notifica dell’impugnazione incidentale era stata impedita
dallo sciopero nazionale dei collaboratori degli uffici notifiche,
esecuzioni e protesti, indetto per i giorni del 29 e 30 settembre
1997;
che, ad avviso del giudice a quo le uniche norme dirette a porre
rimedio al grave inconveniente che lo sciopero degli uffici
giudiziari cagiona al tempestivo compimento degli atti giudiziari,
contenute nel d.lgs. n. 437 del 1948, sono inadeguate a garantire il
diritto di difesa, in quanto subordinano la concessione della proroga
dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici
giudiziari, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare
funzionamento, ad un provvedimento discrezionale con cui il Ministro
dichiari l’eccezionalità dell’evento e sottopongono quindi alla sua
discrezionalità il diritto del cittadino di compiere atti essenziali
alla difesa fino alla scadenza del termine perentorio, che, in quanto
tale, non è prorogabile e la cui inosservanza determina la decadenza
dal diritto di compiere l’atto;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, che ha
concluso per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza della
questione.
Considerato che, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione, è
intervenuto il decreto 22 luglio 1998 del Ministro di grazia e
giustizia, con il quale sono stati prorogati i termini di decadenza,
in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche,
esecuzioni e protesti della Corte di appello di Trento – sezione
distaccata di Bolzano, nei giorni del 29 e 30 settembre 1997;
che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo
affinché, esaminati gli effetti del citato decreto nella fattispecie
concreta, valuti se la questione sollevata sia tuttora rilevante per
la definizione del giudizio innanzi a lui pendente.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola