Ordinanza N. 464 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
27/07/1989
Data deposito/pubblicazione
27/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
dell’art. 159 del codice civile e dell’art. 246 del codice di
procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1988
dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Prencipe
Franco e Ercolin Tiziana ed altra, iscritta al n. 93 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, nel corso del giudizio civile promosso da Prencipe
Franco nei confronti di Ercolin Tiziana e della S.p.a. Comitas per
ottenere il risarcimento del danno causato all’autovettura di
proprietà dell’attore, il Pretore di Torino, con ordinanza del 20
dicembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità del combinato disposto dagli
artt. 159 del codice civile e 246 del codice di procedura civile,
“nella parte in cui sancisce l’incapacità a testimoniare, per essere
titolare di interesse tale da partecipare al giudizio, del coniuge
che è in presunto regime di comunione legale dei beni, di cui alla
Sez. III del Capo VI C.C. e che sono oggetto del giudizio, in cui è
parte in causa l’altro coniuge”;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
perché irrilevante e, nel merito, non fondata;
Considerato che la questione concerne il divieto, stabilito
dall’art. 246 del codice di procedura civile, di assumere come
testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe
legittimarne la partecipazione al giudizio, con particolare ed
esclusivo riguardo all’ipotesi disciplinata dall’art.159 del codice
civile (Del regime patrimoniale legale tra i coniugi), ravvisandosi
nella comunione dei beni tra coniugi una situazione, tipica fra le
tante, idonea a radicare in quello dei due che sia rimasto estraneo
alla causa “un interesse che potrebbe legittimare la sua
partecipazione al giudizio”;
che, pertanto, data la specificità del combinato disposto così
dedotto, la questione rimessa alla Corte può dirsi rilevante solo in
quanto la controversia sottoposta al giudice a quo abbia ad oggetto
un bene sicuramente ricadente in regime di comunione legale;
che nelle premesse in fatto dell’ordinanza si afferma che l’auto
danneggiata nel sinistro stradale era di proprietà del coniuge
attore, senza che dagli atti del processo risulti se il bene, pur
acquistato dopo il matrimonio da coniugi in regime di comunione
legale, sia effettivamente divenuto di proprietà di entrambi,
limitandosi il giudice del merito a parlare di “presunto regime di
comunione”, mentre l’acquisto ben potrebbe essere stato “escluso
dalla comunione” ai sensi dell’art.179, secondo comma, del codice
civile;
e che, pertanto, l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato va
accolta nel senso che la motivazione sulla rilevanza risulta
insufficiente, così da rendere allo stato la questione
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 246 del
codice di procedura civile e dell’art. 159 del codice civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Pretore di Torino con ordinanza del 20 dicembre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA