Ordinanza N. 464 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1998
Data deposito/pubblicazione
30/12/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1997
dal pretore di Napoli – Sezione distaccata di Marano, iscritta al n.
131 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il pretore di Napoli – Sezione distaccata di Marano,
ha, con ordinanza del 13 ottobre 1997, sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 108 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede la possibilità per il
difensore designato di ufficio, in assenza del codifensore di fiducia
dell’imputato, di richiedere termine per preparare la difesa;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in
quanto già decisa dalla Corte con sentenza n. 450 del 30 dicembre
1997.
Considerato che effettivamente, con la sentenza indicata
dall’Avvocatura dello Stato nel suo atto intervento, questa Corte ha
già deciso un’identica questione anche allora sollevata dallo stesso
pretore di Napoli – Sezione distaccata di Marano;
che, conseguentemente, non essendo stati proposti argomenti nuovi
o diversi da quelli già esaminati dalla sentenza n. 450 del 1997, la
questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 108 del codice di procedura penale
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, dal pretore di Napoli – Sezione distaccata di Marano
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998..
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola