Ordinanza N. 469 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
27/07/1989
Data deposito/pubblicazione
27/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli
oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione
dell’INPS), convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48 e dell’art.
13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge Quadro per
l’Artigianato), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 dal
Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra l’I.N.P.S. e
Garage Plose s.n.c., iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di costituzione dell’I.N.P.S., nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile vertente tra
I.N.P.S. e Garage Plose s.n.c., il Tribunale di Trento, con ordinanza
del 2 febbraio 1989 (r.o. n. 208/1989) ha sollevato una questione di
legittimità costituzionale degli artt. 5, comma nono, della legge 29
febbraio 1988, n. 48 e 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n.
443, in riferimento all’art. 3 Cost., assumendo che tali
disposizioni, nell’attribuire effetti ai fini previdenziali alla
definizione di impresa artigiana posta dalla legislazione della
Provincia autonoma di Bolzano, introdurrebbero una disparità di
trattamento tra cittadini priva di giustificazione perché fondata
sulla sola collocazione territoriale delle imprese;
che, nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito
l’I.N.P.S., deducendo l’irrilevanza e, in subordine, la fondatezza
della questione;
Considerato che, con sentenza n. 336 del 1989 questa Corte ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma nono,
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29
febbraio 1988, n. 48, “nella parte in cui dispone che l’efficacia
costitutiva dell’iscrizione dell’impresa artigiana negli albi,
disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o
dalle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di
artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti
della definizione dell’impresa ai fini previdenziali”;
che, con la medesima decisione ha dichiarato l’inammissibilità
per irrilevanza di una identica censura di illegittimità
costituzionale dell’art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985,
n. 443;
che tale ultima censura è, per gli stessi motivi, priva di
rilevanza anche nel caso presente;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5, comma nono, del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri
sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione
dell’INPS), convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 336 del
1989;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 13, comma sesto, della legge 8
agosto 1985, n. 443 (Legge Quadro per l’Artigianato), in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Trento con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA