Ordinanza N. 469 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1993
Data deposito/pubblicazione
28/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare
MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con
ordinanze emesse il 10 maggio ed il 7 marzo 1993 dal Pretore di
Venezia, il 15 giugno 1993 dal Pretore di Siracusa, il 19 aprile 1993
dal Pretore di Venezia ed il 16 luglio 1993 dal Pretore di Siracusa,
rispettivamente iscritte ai nn. 451, 452, 459, 612 e 622 del registro
ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 36 e 42, prima serie speciale, dell’anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che i Pretori di Venezia (con tre distinte ordinanze,
emesse il 10 maggio, il 7 marzo ed il 19 aprile 1993) e di Siracusa
(con due ordinanze, del 15 giugno e del 16 luglio 1993), in
altrettanti giudizi di convalida di licenza o di sfratto per finita
locazione per scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992,
hanno sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 42 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11,
comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;
che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e
con scadenza successiva all’entrata in vigore della legge di
conversione del decreto, la proroga di diritto del contratto per due
anni nel caso in cui le parti non concordino sulla determinazione del
canone;
che il Pretore di Venezia, invocando come parametro l’art. 42
della Costituzione, dubita che la disposizione legislativa censurata
comprima in maniera indiscriminata il diritto di proprietà, non solo
sacrificando unilateralmente il locatore, ma anche impedendo una
valorizzazione delle sue concrete situazioni patrimoniali e
personali;
che il Pretore di Siracusa prospetta, in riferimento agli artt.
24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione,
l’illegittimità costituzionale della stessa norma nella parte in cui
non prevede (e non disciplina la procedura mediante la quale far
valere) il diritto di recesso del locatore alla scadenza naturale del
contratto in caso di necessità di destinare l’immobile ad uso
abitativo proprio;
che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso dal Pretore di
Venezia con l’ordinanza emessa il 19 aprile 1993 (R.O. n. 612 del
1993), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per il rigetto delle questioni;
Considerato che tutti i giudizi, prospettando questioni identiche,
relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti
e decisi congiuntamente;
che i giudici rimettenti, dubitando della proroga delle
locazioni stabilita dall’art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n.
333 del 1992, inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992,
hanno sollevato questioni già esaminate dalla Corte, che con
sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto la limitazione alla facoltà di
godimento del bene determinata per il proprietario dalla proroga
biennale delle locazioni non contrastante con l’art. 42 della
Costituzione. Difatti la disposizione censurata è inserita nel
contesto di una disciplina volta ad aprire una fase di graduale
transizione: dalla determinazione del canone di locazione secondo
parametri vincolanti stabiliti dal legislatore alla libera
negoziazione del canone stesso tra le parti; essa non contiene una
protrazione della durata del contratto fine a se stessa, idonea a
configurare una sostanziale riedizione del regime vincolistico, ma
risponde all’esigenza eccezionale e transitoria di consentire, per un
periodo di tempo limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto
a secondare l’accordo tra le parti, un graduale passaggio ad un nuovo
sistema, caratterizzato dal tendenziale superamento del principio
della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni
abitative. Inoltre la norma denunciata, correttamente interpretata,
consente di ritenere che la proroga può essere impedita quando
ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore previste
dalla legge. Gli aspetti attinenti alla procedura per il rilascio
dell’immobile, individuabili all’interno del sistema con gli ordinari
criteri di interpretazione, non sono disciplinati dalla disposizione
in questione, la quale concerne esclusivamente i profili sostanziali
e non può essere pertanto sindacata sotto il profilo della
violazione del diritto alla tutela giurisdizionale;
che le questioni sollevate con le menzionate ordinanze di
rimessione, emesse tutte prima della sentenza n. 323 del 1993, non
prospettano profili o argomenti nuovi e devono essere quindi
dichiarate manifestamente infondate (ordinanze n. 354 e 394 del
1993);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2-bis,
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai
Pretori di Venezia e Siracusa, in riferimento agli artt. 24 e 42
della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA