Ordinanza N. 469 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1998
Data deposito/pubblicazione
30/12/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei
deputati del 22 ottobre 1997, relativa all’insindacabilità delle
opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott.
Luigi Esposito, promosso dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Salerno con ricorso depositato l’11 luglio
1998 e iscritto al n. 95 del registro ammissibilità dei conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Salerno ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri
dello Stato a seguito della delibera con la quale la Camera dei
deputati, nella seduta del 22 ottobre 1997, ha affermato la
sussistenza della insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione, per affermazioni rese dal deputato
Vittorio Sgarbi:
che nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”
del 24 gennaio 1995, in onda sull’emittente “Canale 5”, il
parlamentare avrebbe offeso la reputazione del sostituto procuratore
della Repubblica Luigi Esposito;
che il Procuratore della Repubblica di Salerno, con richiesta
depositata presso il giudice per le indagini preliminari il 26 luglio
1997, ha chiesto il rinvio a giudizio del deputato Sgarbi per il
delitto previsto e punito dagli artt. 595 del codice penale, 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30, comma 4, della legge 6 agosto
1990, n. 223;
che nell’udienza preliminare del 22 aprile 1998, la difesa del
deputato ha fatto presente che il 22 ottobre 1997 la Camera dei
deputati, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a
procedere, ha ritenuto sussistente l’insindacabilità, richiedendo,
ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, la
declaratoria di improcedibilità dell’azione penale;
che il giudice per le indagini preliminari sottolinea, in primo
luogo, che la fattispecie al suo esame ha carattere peculiare,
essendo la deliberazione della Camera dei deputati intervenuta dopo
la decadenza del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 555, volto ad attuare la
nuova disciplina dell’immunità parlamentare quale risulta dal testo
dell’art. 68 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale
29 ottobre 1993, n. 3;
che si deve vagliare, ad avviso del GIP, se persista il potere
parlamentare di valutazione della condotta al fine di stabilire se
essa rientri nell’ambito protetto dalla prerogativa costituzionale,
con inibizione di difforme pronuncia giurisdizionale;
che il GIP richiama la giurisprudenza di questa Corte sul
controllo delle deliberazioni parlamentari affermative
dell’insindacabilità, le quali possono essere censurate per vizi in
procedendo quando manchino i presupposti richiesti dalla Costituzione
– fra i quali è essenziale il collegamento delle opinioni espresse
con la funzione parlamentare – o quando vi sia arbitraria valutazione
di detti presupposti;
che il ricorrente, con riguardo ai vizi in procedendo afferma che
la Camera dei deputati ha deliberato secondo una procedura
disciplinata da un d.-l. decaduto;
che egli denuncia, altresì, la carenza (o arbitraria
valutazione) dei presupposti per l’applicazione della prerogativa,
richiamando, a tal riguardo, l’orientamento della Corte di cassazione
secondo cui non rientrano nell’ambito coperto dalla prerogativa le
manifestazioni del pensiero che, espresse in comizi, cortei,
trasmissioni radiotelevisive o durante lo svolgimento di scioperi,
non abbiano alcun collegamento funzionale con l’attività
parlamentare se non quello meramente soggettivo, in quanto poste in
essere da persona fisica che è anche membro del Parlamento.
Considerato che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata a
deliberare senza contraddittorio in ordine all’ammissibilità del
conflitto, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87:
che la forma dell’ordinanza, utilizzata dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Salerno, deve ritenersi idonea
per la proposizione del conflitto, in considerazione del principio
della tipicità dei provvedimenti del giudice (fra le varie, v.
ordinanze nn. 25 del 1997 e 339 del 1996);
che il giudice per le indagini preliminari è legittimato a
sollevare il conflitto, giusta il costante insegnamento di questa
Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro
funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente
garantita, sono legittimati – sia sotto il profilo attivo sia sotto
quello passivo – a essere parte nei conflitti di attribuzione fra i
poteri dello Stato;
che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata, in quanto
organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in
ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione, in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai
propri componenti nell’esercizio delle funzioni;
che sussiste l’elemento oggettivo del conflitto, essendo la Corte
chiamata a valutare la legittimità della deliberazione di
insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati sotto il profilo
della correttezza del procedimento e dell’esistenza dei presupposti.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione promosso, con l’ordinanza
in epigrafe, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Salerno nei confronti della Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Salerno ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola