Ordinanza N. 471 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
19/12/1991
Data deposito/pubblicazione
19/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
442 del codice di procedura penale promosso con l’ordinanza emessa
l’8 febbraio 1991 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento
penale a carico di Staffiere Giovanni ed altri iscritta al n. 335 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza in data 8
febbraio 1991 (r.o. n. 335 del 1991) ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e 442, del codice di
procedura penale nella parte in cui non prevedono che il P.M., quando
non consente alla richiesta di rito abbreviato debba enunciare le
ragioni del suo dissenso, e nella parte in cui non prevedono che il
giudice quando a dibattimento concluso ritenendo ingiustificato il
dissenso del P.M., possa applicare all’imputato la relativa riduzione
di pena;
che il giudice a quo ravvisa la violazione dell’art. 3 della
Costituzione nell’ingiustificata disparità di trattamento che si
verrebbe a creare tra imputato tratto a giudizio con rito ordinario e
imputato tratto a giudizio con rito direttissimo, rispetto al quale,
per effetto della sentenza n. 183 del 1990 di questa Corte, è
possibile applicare, da parte del giudice del dibattimento, la
riduzione di pena prevista dall’art. 442 comma 2 del codice di
procedura penale;
che l’asserita violazione degli altri parametri costituzionali
non è motivata in ordine al requisito della non manifesta
infondatezza;
che non si sono costituite le parti né ha spiegato intervento
l’Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che, con sentenza n. 81 del 1991, questa Corte ha già
dichiarato, l’illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di
dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nelle parte in cui
non prevede che il giudice, quando a dibattimento concluso ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all’imputato la riduzione di pena contemplata dall’art. 442, comma 2,
dello stesso codice;
che le questioni sollevate vanno pertanto dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e 442 del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e
111 della Costituzione, del Tribunale di Reggio Emilia con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI