Ordinanza N. 471 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1997
Data deposito/pubblicazione
30/12/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1997
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;
lettera a-bis), e comma 2-bis del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384
(Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico
impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con
ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 dalla Commissione tributaria
provinciale di Forlì sul ricorso proposto da Marino Amedeo contro la
Direzione regionale entrate per l’Emilia-Romagna di Forlì, iscritta
al n. 197 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno
1997;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 (r.o. n. 197
del 1997), la Commissione tributaria provinciale di Forlì – nel
corso di un giudizio promosso da Marino Amedeo avverso il
silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria in merito ad una
istanza di rimborso del tributo straordinario versato per l’anno
1992, quale possessore di un motociclo di cavalli fiscali 9 – ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma
1, lettera a-bis), e comma 2-bis del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384
(Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico
impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che, secondo il giudice rimettente, le suddette disposizioni, nel
prevedere una imposizione straordinaria nella misura del quintuplo
delle tasse automobilistiche erariali, regionali e della relativa
addizionale, stabilite per l’anno 1992, si porrebbero in contrasto
con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, per irragionevolezza e
disparità di trattamento, rispetto sia ai proprietari di autovetture
di potenza fiscale pari a 20 cavalli vapore, del tutto escluse dalla
imposizione, sia ai proprietari di autovetture di potenza fiscale
superiore a 20 cavalli vapore, gravate da imposta straordinaria solo
nella misura di tre volte le tasse predette;
Considerato che la questione è stata già dichiarata
manifestamente infondata da questa Corte, in quanto la determinazione
degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità
dell’onere tributario è riservata alla discrezionalità del
legislatore, salvo il controllo sotto il profilo della palese
arbitrarietà ed irrazionalità, che, nella specie, non possono
ritenersi sussistenti, attesa la eterogeneità delle situazioni poste
a raffronto (v. ordinanza n. 475 del 1994 ed altresì ordinanza n.
355 del 1995);
che l’ordinanza in epigrafe non introduce profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,
suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché la questione deve
dichiararsi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis
del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre
1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì con
l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella