Ordinanza N. 471 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1998
Data deposito/pubblicazione
30/12/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti
del tribunale di Messina e del giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Messina, sorto a seguito dei provvedimenti adottati
nel procedimento penale nei confronti del senatore Salvatore Frasca,
nonostante la delibera del Senato della Repubblica del 29 gennaio
1997, relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse dal
parlamentare nei confronti del procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Castrovillari, con ricorso depositato il 24 luglio 1998
ed iscritto al n. 98 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ricorso in data 24 luglio 1998, il Senato della
Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti del giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Messina e dello stesso tribunale, sezione penale, in
relazione ai provvedimenti adottati contro Salvatore Frasca, senatore
nella XI legislatura, rinviato a giudizio con l’imputazione di
diffamazione a mezzo stampa, aggravata dalla recidiva specifica
(artt. 99, 595, terzo comma, del codice penale e 30 della legge 6
agosto 1990, n. 223), a seguito di talune dichiarazioni rese, in
data 11 gennaio 1993, nel corso di un’intervista televisiva e
ritenute offensive della reputazione del procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Castrovillari;
che il ricorrente deduce che le suddette autorità giudiziarie
hanno, in tal modo, ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni,
invadendo la sfera di potestà ad esso costituzionalmente garantita
dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto il decreto
del 7 marzo 1997 che dispone il giudizio (fissando altresì, per il 5
febbraio 1998, l’udienza dinanzi al tribunale), nonché i conseguenti
atti di svolgimento del dibattimento (due rinvii d’udienza,
rispettivamente al 1 giugno 1998 ed al 19 gennaio 1999) sono stati
adottati nonostante che il Senato medesimo avesse deliberato, in data
29 gennaio 1997, l’insindacabilità di dette dichiarazioni;
che il ricorso chiede alla Corte di “dichiarare che spetta al
Senato della Repubblica dichiarare l’insindacabilità ai sensi
dell’art. 68, primo comma, della Costitutione, delle dichiarazioni
formulate dal senatore Frasca ed oggetto di procedimento penale
davanti al tribunale di Messina; dichiarare che non spetta al giudice
per le indagini preliminari ed alla sezione penale dello stesso
tribunale di Messina proseguire il procedimento penale, senza
dichiarare il proscioglimento dell’imputato; annullare
conseguentemente i provvedimenti di rinvio a giudizio, di fissazione
dell’udienza per il dibattimento ed ogni altro atto diretto a
consentire la prosecuzione del medesimo procedimento penale a carico
del senatore Frasca”.
Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata,
a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia
ammissibile in quanto vi sia la “materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza”, sussistendone i requisiti
soggettivi ed oggettivi e restando impregiudicata ogni ulteriore
questione, anche in punto di ammissibilità;
che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, deve essere
riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica a
sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in
modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità ai
suoi componenti dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (tra
le altre, sentenza n. 379 del 1996);
che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Messina e lo stesso tribunale, sezione penale, sono parimenti
legittimati ad essere parti del conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, perché entrambi organi giurisdizionali, in posizione di
piena indipendenza garantita dalla Costituzione, competenti a
dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle rispettive funzioni,
la volontà del potere cui appartengono (ex plurimis sentenza n. 289
del 1998; ordinanze nn. 254 e 177 del 1998);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Senato
ricorrente lamenta la lesione della attribuzione – al medesimo
riconosciuta dall’art. 68, primo comma, della Costituzione – di
dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio
membro, tanto da sottrarlo ad ogni sindacato giurisdizionale (tra le
altre, sentenze nn. 375 e 265 del 1997, 443 del 1993).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Senato della
Repubblica nei confronti del giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Messina e del medesimo Tribunale, Sezione penale, con il
ricorso in epigrafe indicato;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata
comunicazione al Senato della Repubblica, ricorrente, della presente
ordinanza;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati al giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Messina ed al medesimo tribunale, sezione penale, entro
il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola