Ordinanza N. 473 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1994
Data deposito/pubblicazione
30/12/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI,
prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo
VARI, dott. Cesare RUPERTO;
7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché
per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei
centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) promossi con n. 4
ordinanze emesse il 12 maggio 1993 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Reggio Calabria (n. 3 ordinanze) e l’8 novembre 1993
dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, iscritte
rispettivamente ai nn. 155, 156, 204 e 192 del registro ordinanze
1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14,
17, 16, prima serie speciale, dell’anno 1994;
Visto l’atto di costituzione di Falletti Simone nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso proposto da
Falletti Simone avverso il silenzio rifiuto dell’Intendenza di
finanza di Reggio Calabria in ordine all’istanza di rimborso della
ritenuta operata dall’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.)
sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni “per
accessione invertita in seguito a procedura ablatoria abortita,
rivalutazione ed interessi”, la Commissione tributaria di primo grado
di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, in relazione agli artt. 3, 42 e 53 della
Costituzione (R.O. n. 155 del 1994);
che, secondo il remittente, “la tassazione dell’indennità di
occupazione e la tassazione degli interessi sulle plusvalenze
derivanti dalla percezione di indennità di esproprio di somme
percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti
espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di
acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d’urgenza divenute
illegittime (commi 5 e 6 dell’art. 11 della legge n. 413 del 1991)”
contrasterebbe con l’art. 53, in relazione all’art. 3, della
Costituzione, in quanto verrebbe a colpire somme che “non
rappresentano ricchezza nuova, né plusvalore, ma un semplice ristoro
a fronte dello spossessamento effettuato dalla pubblica
amministrazione su un bene privato”;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, l’art. 53, in relazione
all’art. 3 della Costituzione, sarebbe inciso, altresì, sotto il
profilo della non attualità della capacità contributiva presa in
considerazione, riferendosi il prelievo a situazioni già esaurite;
che, secondo il giudice remittente, la tassazione delle
indennità di espropriazione di terreni agricoli comporterebbe una
violazione dell’art. 42, terzo comma, e dell’art. 3 della
Costituzione, comprimendo il parziale ristoro del sacrificio, imposto
nell’interesse generale, del diritto di proprietà del privato;
che le medesime questioni sono sollevate con altre due
ordinanze, di identico contenuto, emesse, nella stessa data, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, una nel
giudizio sul ricorso proposto da Arena Saveria e Arena Annunziata
avverso il silenzio rifiuto dell’Intendenza di finanza di Reggio
Calabria, in ordine all’istanza di rimborso della ritenuta operata
dall’I.A.C.P. “sulle somme corrisposte a titolo di acconto del
risarcimento danni per l’espropriazione di un’area” (R.O. n. 156 del
1994), l’altra nel giudizio sul ricorso proposto da Melissari Rosetta
avverso il silenzio rifiuto dell’Intendenza di finanza di Reggio
Calabria, in ordine all’istanza di rimborso della ritenuta del pari
operata dall’I.A.C.P. “sulle somme corrisposte a titolo di
risarcimento danni per l’espropriazione di un’area” di proprietà
della medesima (R.O. n. 204 del 1994);
che, in tutti e tre i giudizi, ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo l’irrilevanza di
talune delle questioni sollevate e chiedendo, conclusivamente, che le
questioni stesse siano dichiarate inammissibili ovvero rigettate;
che, nel giudizio introdotto con l’ordinanza iscritta al
registro ordinanze n. 155 del 1994 si è costituita la parte privata,
sostenendo l’irrilevanza delle questioni, giacché il “momento
genetico” dei crediti di cui si controverte nel giudizio a quo si
situerebbe anteriormente alla data del 31 dicembre 1988, e chiedendo,
in subordine, l’accoglimento delle medesime;
che, con ordinanza emessa nel giudizio sui ricorsi riuniti
proposti da Cunzolo Giuseppe avverso il silenzio rifiuto
dell’Intendenza di finanza di Salerno in ordine all’istanza di
rimborso dell’imposta di cui all’art. 11, comma 9, della legge n. 413
del 1991, pagata su somme percepite in conseguenza di cessione
volontaria di terreni sottoposti ad espropriazione, la Commissione
tributaria di primo grado di Salerno ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in relazione all’art. 53 della
Costituzione, del predetto art. 11, comma 9, nella parte in cui
stabilisce che le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano “alle
somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o
provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla
data di entrata in vigore della presente legge se l’incremento di
valore degli immobili non è stato assoggettato all’imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili” (R.O. n. 192 del 1994);
che il giudice a quo ha ritenuto la questione non manifestamente
infondata, in ragione della retroattività della norma che colpisce
una capacità contributiva non più attuale, non riscontrandosi la
preesistenza di un altro tributo riguardante il medesimo presupposto;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rinviando agli atti di intervento relativi ai giudizi già
decisi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 315 del 1994;
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni
identiche o comunque analoghe e, pertanto, i relativi giudizi possono
essere riuniti;
che, in riferimento alle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, sollevate con le tre identiche ordinanze della
Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria (R.O. nn.
155, 156 e 204 del 1994), dalla motivazione delle ordinanze medesime
non emergono adeguati elementi in ordine alle fattispecie oggetto dei
giudizi a quibus, tali da consentire di valutare la riconducibilità
delle stesse alle varie norme sospettate di incostituzionalità e
quindi di apprezzare la rilevanza delle questioni sollevate;
che, pertanto, esse devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili, coerentemente alla costante giurisprudenza di questa
Corte (v., in ultimo, sentenza n. 199 del 1994; ordinanza n. 384 del
1993);
che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata con
l’ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Salerno
(R.O. n. 192 del 1994), in riferimento all’art. 53 della
Costituzione, è già stata esaminata da questa Corte con la sentenza
n. 315 del 1994, che l’ha dichiarata infondata, affermando che la
retroattività conferita dall’art. 11, comma 9, della legge n. 413
del 1991, alla norma sulla tassazione delle plusvalenze derivanti
dalla cessione volontaria di terreni sottoposti ad espropriazione non
contrasta con il principio della permanenza della capacità
contributiva, se si tiene conto della prevedibilità dell’imposta e
del breve lasso di tempo entro il quale tale retroattività è
destinata ad operare;
che, con l’ordinanza in questione, non risultano introdotti
profili ed argomenti nuovi, rispetto a quelli già esaminati, tali da
indurre a diversa decisione;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare
il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), sollevate, in riferimento agli artt. 3,
42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo
grado di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento all’art. 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno,
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA