Ordinanza N. 475 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
19/12/1991
Data deposito/pubblicazione
19/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
quarto, parte seconda, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento
delle autonomie locali) promosso con ordinanza emessa l’11 aprile
1991 dalla Corte dei Conti nel giudizio di responsabilità promosso
dal Procuratore generale nei confronti di Orlini Antonio ed altri
iscritta al n. 504 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,
dell’anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, in un procedimento di responsabilità amministrativa
contro i componenti pro-tempore della giunta del Comune di Ascoli
Piceno, uno dei quali deceduto nel corso del giudizio prima
dell’entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Corte
dei Conti, con ordinanza dell’11 aprile 1991, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 4, della legge
citata, nella parte in cui dispone che “la responsabilità nei
confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle
province è personale e non si estende agli eredi”;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunziata, avendo
natura processuale in quanto incide sulla legitimatio ad causam degli
eredi, è applicabile nella specie, onde dovrebbe pervenirsi alla
declaratoria di improcedibilità dell’azione nei confronti degli
eredi dell’amministratore deceduto;
che la norma denunciata appare costituzionalmente illegittima
sotto molteplici profili: a) per contrasto col principio di
eguaglianza, perché riserva un trattamento privilegiato agli eredi
degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province,
discriminando gli eredi degli amministratori e dei dipendenti degli
altri enti pubblici e dello Stato, e, in generale, “qualsiasi altro
erede, tenuto ai sensi degli artt. 752 e 754 cod. civ. a soddisfare i
debiti del de cuius anche con il proprio patrimonio, se non ha
accettato con beneficio d’inventario”; b) per contrasto col principio
di razionalità, essendo contraddittoria col criterio di unificazione
del regime di responsabilità dei pubblici amministratori e dei
dipendenti dello Stato e degli enti locali, enunciato nel comma 1
dell’art. 58; c) per contrasto con l’art. 24, primo comma, Cost.,
perché “preclude al Procuratore generale di agire per la tutela dei
diritti patrimoniali pubblici nei confronti degli eredi degli
amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province”; d) per
contrasto, infine, coi principi di imparzialità e buon andamento
della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97, primo comma,
Cost.;
Considerato che la rilevanza della questione è motivata in base a
una valutazione evidentemente insostenibile, che attribuisce alla
norma denunciata natura processuale, con conseguente applicabilità
anche in favore degli eredi di amministratori comunali o provinciali
deceduti nel corso di giudizi di responsabilità già pendenti alla
data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990;
che, al contrario, si tratta di una norma di diritto
sostanziale, che, in deroga al principio di cui agli artt. 752 e 754
cod. civ., esclude dai rapporti patrimoniali trasmissibili agli eredi
la responsabilità per danni cagionati dal de cuius al comune o alla
provincia di cui era amministratore o dipendente;
che, pertanto, la norma, non essendo fornita di efficacia
retroattiva, non è applicabile nel caso oggetto del giudizio a quo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 4, della legge 8
giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Corte
dei conti con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI