Ordinanza N. 475 del 1992
Corte Costituzionale
Data generale
24/11/1992
Data deposito/pubblicazione
24/11/1992
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/11/1992
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1992,
dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Zanghi
Giuseppe ed altro, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima
serie speciale, dell’anno 1992;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
Torino espone di essere stato chiamato a decidere se potesse essere
inserito nel fascicolo del dibattimento l’atto dell’audizione della
persona offesa del contestato delitto di atti di libidine violenti,
atto che il giudice per le indagini preliminari aveva disposto
avvenisse in forma di incidente probatorio e che – trattandosi di
cittadina scozzese residente ad Edimburgo – era stato eseguito
mediante rogatoria all’estero senza che il difensore dell’imputato,
pur regolarmente avvisato, vi partecipasse;
che su tale premessa il Tribunale dubita – limitatamente al
“caso in cui dovendosi assumere la prova all’estero, la procedura
colà vigente non preveda la partecipazione del difensore
dell’accusato (o, comunque, non contempli meccanismi tali da poter
attivare prontamente la partecipazione di difensore d’ufficio)” –
della legittimità costituzionale dell’art. 403 cod. proc. pen. ,
“nella parte in cui subordina l’utilizzabilità della prova assunta
nell’incidente probatorio alla presenza effettiva del difensore
dell’imputato, anziché limitarsi a disporre che lo stesso debba
essere posto in condizione di presenziare attraverso i dovuti
avvisi”;
che ad avviso del giudice rimettente la disposizione, per questa
parte, si pone in contrasto:
con l’art. 112 della Costituzione, che, interpretato in
collegamento con l’art. 24, impone che la parte pubblica sia posta in
condizioni di accedere effettivamente e senza ostacoli insormontabili
alla giurisdizione penale, mentre per effetto della norma impugnata
essa si troverebbe nella sostanziale impossibilità di fornire
dimostrazione del proprio assunto;
con l’art. 3 della Costituzione, dato che, a seconda che l’atto
probatorio debba essere assunto in Italia o all’estero, la parte
pubblica può trovarsi nella condizione di poter raccogliere o meno
la prova valida dibattimentalmente, dato che solo nel primo caso può
avvalersi del congegno normativo (art. 97, quarto comma) di
sostituzione immediata del difensore non comparso (in ipotesi, per
scelta);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata, sostenendo, tra l’altro, che
l’inconveniente lamentato dal giudice a quo non discende
dall’applicazione dell’art. 403, ma dalla circostanza che, anche ove
esistano convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria, l’atto
probatorio assunto per rogatoria all’estero va espletato nelle forme
proprie dello Stato richiesto e che sono quindi ad esso inapplicabili
le regole processuali proprie dello Stato richiedente;
Considerato – a prescindere dall’esame di tale eccezione – che,
successivamente all’ordinanza di rimessione, con il decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1992, n. 356 – recante “Modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità
mafiosa” – è stata modificata la lettera d) del primo comma
dell’art. 431 di detto codice, disponendosi che nel fascicolo per il
dibattimento vadano inseriti, i verbali, oltre che degli atti assunti
nell’incidente probatorio, anche “di quelli assunti all’estero a
seguito di rogatoria” (art. 6, quarto comma);
che inoltre – e soprattutto – con l’art. 8, comma 2- bis, del
medesimo decreto-legge, come sopra convertito, è stato inserito nel
codice di procedura penale l’art. 512- bis, concernente la “lettura
di dichiarazioni rese dal cittadino straniero”, a termini del quale
“Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli
altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali
di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all’estero se
la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è
comparsa” (evenienza, quest’ultima, che si è concretamente
verificata nel giudizio principale); che di conseguenza, poiché
spetta al Tribunale rimettente valutare se di tali nuove disposizioni
possa farsi applicazione in tale giudizio, occorre che gli atti gli
siano restituiti affinché possa riesaminare, alla stregua di esse,
la rilevanza della questione sollevata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA