Ordinanza N. 475 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1994
Data deposito/pubblicazione
30/12/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare
RUPERTO;
lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di
pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con
ordinanza emessa il 12 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Ivrea sul ricorso proposto da Mondini Paola contro
l’Ufficio del Registro di Cuorgné ed altra, iscritta al n. 227 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 1994;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ivrea,
con ordinanza del 12 novembre 1993 (R.O. n. 227 del 1994), emessa nel
corso di un giudizio promosso da Mondini Paola nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a-bis), e
comma 2- bis del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384 (Misure
urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,
nonché disposizioni fiscali) convertito, con modificazioni, nella
legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53,
primo comma della Costituzione;
che, come risulta dall’ordinanza stessa, il caso all’esame del
giudice a quo concerne la richiesta di restituzione della somma
versata, per effetto delle disposizioni denunciate, che prevedono,
per l’anno 1992, un’imposizione straordinaria a carico delle persone
fisiche che possiedono motocicli di potenza superiore a 6 cavalli,
nella misura del quintuplo delle tasse automobilistiche erariali,
regionali e relativa addizionale;
che, secondo il giudice remittente, le disposizioni stesse si
porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53, primo comma, della
Costituzione, per la loro irragionevolezza ed arbitrarietà, attesa
la manifesta disparità di trattamento operata, a danno dei
possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli
(beni sicuramente non di lusso), rispetto ad “altre categorie di beni
sicuramente elitari, come ad esempio le autovetture di potenza
fiscale inferiore ai 20 cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore
di lunghezza superiore ai 10 metri, del tutto escluse dalla
imposizione, ovvero le autovetture di potenza fiscale superiore ai 20
cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza oltre 12 e
fino a 15 metri gravate da imposta straordinaria solo nella misura di
tre volte l’importo rispettivamente della tassa automobilistica o
della tassa di stazionamento”;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la
quale, dopo aver osservato preliminarmente che il giudice remittente
ha fornito una ricostruzione incompleta e parzialmene erronea della
normativa in esame, ha chiesto che la questione venga dichiarata
infondata;
che, a parte la questione dell’esattezza e puntualità o meno
dei riferimenti normativi concernenti le situazioni giuridiche
assunte come termine di comparazione dal giudice remittente, è
riservata alla discrezionalità del legislatore la determinazione
degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità
dell’onere tributario, salvo i controlli di legittimità sotto il
profilo della palese arbitrarietà e irrazionalità che, nella specie, non possono reputarsi sussistenti, attesa la eterogeneità delle
situazioni poste a raffronto;
che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2- bis,
del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in
materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché
disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14
novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado
di Ivrea con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA