Ordinanza N. 475 del 2000
Corte Costituzionale
Data generale
06/11/2000
Data deposito/pubblicazione
06/11/2000
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/10/2000
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione
dell’art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in
materia di giusto processo), promosso con ordinanza emessa il
31 gennaio 2000 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a
carico di Moffa Emilio ed altri, iscritta al n.385/2000 del registro
ordinanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n.28, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il tribunale di Milano in composizione monocratica,
con ordinanza del 31 gennaio 2000, ha sollevato, in riferimento
all’art. 111, quarto comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.l. 7 gennaio
2000, n. 2, nella parte in cui prevede che la colpevolezza
dell’imputato possa essere provata anche attraverso dichiarazioni
rese da soggetto che, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo
difensore;
che, ad avviso del rimettente, il testo novellato della norma
costituzionale – nell’affermare il principio secondo cui la
colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base delle
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o
del suo difensore – porrebbe un limite tassativo alla acquisibilità
ed utilizzabilità di dichiarazioni rese al pubblico ministero nella
fase delle indagini preliminari da soggetti che, legittimati a farlo,
si sono sottratti in sede dibattimentale all’interrogatorio
dell’imputato o del suo difensore;
che la norma denunziata – ammettendo che, purché sussistenti
ulteriori elementi di prova, la colpevolezza dell’imputato può
essere provata anche sulla base delle dichiarazioni di soggetti poi
volontariamente sottrattisi, in dibattimento, all’interrogatorio
dell’imputato o del suo difensore – si porrebbe in contrasto con la
citata disciplina costituzionale, affermando principio opposto a
quello in essa contemplato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la restituzione degli atti al giudice rimettente,
affinché proceda a nuovo esame della questione in forza di normativa
sopravvenuta.
Considerato che la legge 25 febbraio 2000, n. 35 (conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, recante
disposizioni urgenti per l’attuazione dell’art. 2 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo)
ha apportato sensibili innovazioni rispetto all’originario decreto,
al punto che l’intero articolo 1 di quest’ultimo è stato
integralmente sostituito ad opera della legge di conversione;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente, perché verifichi se la questione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola