Ordinanza N. 478 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
31/07/1989
Data deposito/pubblicazione
31/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1989 dal Pretore
di Verona nel procedimento civile vertente tra Borghi Giordano e il
Prefetto di Verona, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, nel corso del procedimento civile tra Borghi
Giordano e il Prefetto di Verona, il Pretore di Verona ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione
di legittimità dell’art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, “nella parte in cui impone al giudice dell’opposizione
di convalidare l’ordinanza ingiunzione per effetto della sola mancata
comparizione dell’opponente alla prima udienza, anche nel caso in cui
l’illegittimità del provvedimento amministrativo, nei limiti dei
motivi addotti o comunque rilevabili d’ufficio, derivi prima facie
dalla documentazione allegata al ricorso ovvero depositata
dall’autorità che ha emesso il provvedimento”;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata;
Considerato che identica questione, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, è stata dichiarata dalla Corte manifestamente
infondata con ordinanza n. 111 del 1989 e che non vengono addotti
argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati in tale occasione, l’art.
113 della Costituzione risultando invocato quale particolare
manifestazione del diritto di difesa;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento
agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Verona con
ordinanza 31 gennaio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA