Ordinanza N. 48 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
25/02/1999
Data deposito/pubblicazione
25/02/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/02/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con
ordinanza emessa il 10 aprile 1998 dal pretore di Trani, sezione
distaccata di Andria, nel procedimento civile vertente tra Riunione
Adriatica di Sicurtà s.p.a. e Cellammare Matteo ed altro, iscritta
al n. 452 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 26, prima serie speciale, dell’anno
1998.
Visto l’atto di costituzione della Riunione Adriatica di Sicurtà
s.p.a. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che il pretore di Trani, con ordinanza emessa il 10 aprile
1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
della Costituzione, dell’art. 25, secondo comma, della legge 24
dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), “nella parte in cui non consente
l’opponibilità all’impresa designata della sentenza di condanna
della società assicuratrice contumace, quando il processo di merito,
in mancanza delle condizioni per la declaratoria di interruzione ai
sensi dell’art. 300, comma 4, c.p.c. e della volontaria costituzione
del commissario liquidatore, sia proseguito nei confronti della
impresa assicuratrice in bonis e non nei confronti di quella messa in
liquidazione coatta”;
che la norma denunciata – secondo la quale, se il provvedimento
di liquidazione coatta dell’impresa assicuratrice interviene in corso
di giudizio “e questo prosegua nei confronti dell’impresa in
liquidazione coatta, le pronunce relative sono opponibili, entro i
limiti di risarcibilità fissati dall’art. 21, ultimo comma,
all’impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le
sia stata comunicata da chi abbia interesse con atto notificato a
mezzo di ufficiale giudiziario” – andrebbe interpretata, ad avviso
del giudice a quo nel senso che la sentenza di condanna sarebbe
opponibile all’impresa designata solo in quanto il processo, a
seguito di interruzione e successiva riassunzione, o di spontanea
costituzione in giudizio del commissario liquidatore, sia proseguito
nei confronti dell’impresa in liquidazione in persona del commissario
liquidatore;
che, pertanto, nel caso in cui l’evento interruttivo, stante la
contumacia dell’impresa assicuratrice, non emerga nelle forme
tassativamente previste dall’art. 300 cod. proc. civ. e d’altro canto
il commissario liquidatore non si costituisca spontaneamente in
giudizio, il processo proseguirebbe tra le parti originarie, e non
nei confronti dell’impresa in liquidazione, con conseguente
inopponibilità della sentenza all’impresa designata;
che la norma, così interpretata, violerebbe l’art. 3 della
Costituzione per l’irragionevole disparità di trattamento che si
determinerebbe tra l’ipotesi considerata, di contumacia dell’impresa
assicuratrice, e quella in cui l’impresa si sia costituita in
giudizio prima della messa in stato di liquidazione coatta ed il suo
procuratore dichiari l’evento interruttivo;
che risulterebbe altresì leso il diritto di difesa del
danneggiato, garantito dall’art. 24 Cost., in relazione
all’impossibilità per costui di esercitare l’azione risarcitoria
anche nei confronti dell’impresa designata;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della
questione;
che, ad avviso della difesa erariale, l’interpretazione della
norma prospettata dal giudice a quo sarebbe errata, in quanto la
sentenza di condanna dovrebbe ritenersi opponibile all’impresa
designata tanto nel caso in cui sia stata emessa nei confronti del
commissario liquidatore, quanto nel caso in cui sia stata emessa nei
confronti dell’impresa assicuratrice;
che la Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., opponente nel
giudizio a quo ha depositato fuori termine atto di costituzione.
Considerato che la ratio dell’art. 25, secondo comma, della legge
24 dicembre 1969, n. 990, è quella di consentire la prosecuzione del
giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione
dei veicoli, nonostante la messa in liquidazione dell’impresa
assicuratrice ed in deroga quindi al generale divieto di azioni
individuali nei confronti delle imprese in liquidazione coatta
amministrativa;
che l’opponibilità della sentenza all’impresa designata,
successore a titolo particolare dell’impresa posta in liquidazione,
è soggetta all’unica condizione che la pendenza del giudizio le sia
stata comunicata con atto notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario;
che deve ritenersi a tal fine irrilevante la circostanza che il
processo prosegua tra le parti originarie – non essendo emerso
l’evento interruttivo nelle forme tassativamente previste dall’art.
300 cod. proc. civ. e non avendo ritenuto il liquidatore di
costituirsi in giudizio spontaneamente – ovvero nei confronti del
liquidatore, a seguito di interruzione o costituzione spontanea, in
quanto l’opponibilità della sentenza di condanna resta condizionata,
nell’uno come nell’altro caso, al solo adempimento della litis
denuntiatio (v., da ultimo, Cass. 23 giugno 1997, n. 5574);
che la formulazione ipotetica della norma (“… e questo prosegua
nei confronti dell’impresa in liquidazione coatta”) si giustifica
dunque non già con riferimento all’eventualità che il processo non
venga interrotto – eventualità del tutto irrilevante in relazione
alla finalità della norma – ma in considerazione piuttosto della
possibilità che il processo stesso, per qualsiasi motivo, non giunga
alla fase della decisione (come nel caso in cui, ad esempio,
l’impresa designata provveda al risarcimento del danno, anche in via
di transazione, come previsto dall’art. 29, secondo comma, della
legge n. 990 del 1969);
che la questione, essendo fondata su un erroneo presupposto
interpretativo, va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola