Ordinanza N. 480 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1994
Data deposito/pubblicazione
30/12/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal Pretore
di Cuneo nel procedimento penale a carico di Bruno Luigi, iscritta al
n. 537 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno
1994;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Cuneo solleva, in riferimento all’art.
3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude la
possibilità di applicare le pene sostitutive ai reati in materia
edilizia e urbanistica;
che a tal proposito il giudice a quo, premesso di procedere in
ordine al reato di cui all’art. 20 lett. b) della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), per il quale opera l’esclusione oggettiva dettata dalla
norma sottoposta a censura, osserva come la possibilità di
sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive sia invece
“univocamente ammessa” per il reato di cui all’art. 1-sexies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, desumendo da
ciò una ingiustificata disparità di trattamento in quanto le norme
poste a confronto, pur disciplinando materie astrattamente diverse,
in realtà mirano a tutelare “lo stesso bene, vale a dire l’ambiente
in senso territoriale-urbanistico-paesistico”;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
Considerato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente
affermato che le sanzioni sostitutive non possono trovare
applicazione per il reato previsto dall’art. 1-sexies della legge 8
agosto 1985, n. 431 proprio perché in tale ipotesi opera il divieto
sancito dall’art. 60, terzo comma, della legge n. 689 del 1981
(Cass., Sez. III, 27 aprile 1993, n. 984), sicché, risultando errata
la premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo, la dedotta
violazione del principio di uguaglianza si rivela inesistente per la
mancanza stessa dell’elemento di raffronto che il rimettente ha
evocato quale tertium comparationis;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l’ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA