Ordinanza N. 481 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
31/07/1989
Data deposito/pubblicazione
31/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di
contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello
di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,
promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1989 dal Pretore di
Scicli nel procedimento civile vertente tra Musso Antonio, quale
procuratore di Penna Mariannina, e l’Azienda Siciliana Trasporti,
iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,
dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Scicli, con ordinanza emessa in data 23
gennaio 1989 (R.O. n. 117 del 1989), nel procedimento vertente tra
Musso Antonio quale procuratore generale di Penna Mariannina e
l’Azienda Siciliana Trasporti, avente ad oggetto il pagamento di
indennità di avviamento commerciale, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, decimo comma, del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni,
nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, sostitutivo dell’art. 69 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui prevede il diritto
del conduttore all’indennità di avviamento commerciale per gli
immobili destinati all’esercizio di un’attività che sia condotta dal
locatario in regime di monopolio o concessione;
che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato
l’art. 3 della Costituzione, in quanto il conduttore, attese le
modalità dello svolgimento dell’attività nel locale de quo (regime
di monopolio o di concessione), non può subire alcuna perdita dalla
cessazione del contratto di locazione e il locatore non potrà
conseguire alcun arricchimento non potendo esercitare la stessa
attività nello stesso immobile;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;
Considerato che il legislatore ha inteso compensare, con una
speciale indennità, il conduttore che rilascia l’immobile da lui
condotto in locazione della perdita che subisce per la cessazione
dell’avviamento commerciale che a lui fa capo mentre nel contempo il
locatore realizza un arricchimento per effetto dell’incremento del
valore incorporatosi nell’immobile per l’attività svolta dal
conduttore;
che lo stesso legislatore ha tenuto presente la situazione che
normalmente si verifica per le locazioni di immobili destinati a uso
diverso da abitazione (commerciale) senza che in concreto sia
possibile distinguere tra attività ed attività mentre ha
considerato l’avviamento oggettivamente come fenomeno che accede
all’impresa esercitata, di qualunque tipo e specie sia, e inerisce
soprattutto all’immobile che ne costituisce elemento fondamentale;
che la scelta del legislatore non è censurabile nel giudizio di
legittimità costituzionale se non sia affetta da palese
irrazionalità che nella fattispecie non sussiste;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832
(Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella
legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Scicli con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA