Ordinanza N. 482 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
31/07/1989
Data deposito/pubblicazione
31/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi); dell’art. 1, secondo comma, della legge 12
agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per
l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti
degli artigiani e loro familiari); dell’art. 1, secondo comma, della
legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di
pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri); promosso con ordinanza
emessa il 6 dicembre 1988 dal Pretore di Brescia nei procedimenti
civili riuniti vertenti tra Zeni Margherita ed altri e l’I.N.P.S.,
iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,
dell’anno 1989;
Visto l’atto di costituzione di Zeni Margherita;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso dei procedimenti civili riuniti, vertenti
tra Zeni Margherita ed altri e l’I.N.P.S., aventi ad oggetto
l’integrazione al minimo dei trattamenti di riversibilità fruiti dai
ricorrenti, già titolari di trattamenti pensionistici diretti, il
Pretore di Brescia, con ordinanza in data 6 dicembre 1988 (R.O. n.
118 del 1989), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:
a) dell’art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613;
b) dell’art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339;
c) dell’art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
che tali norme sono state censurate, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, nella parte in cui escludono il diritto
all’integrazione al minimo delle pensioni di riversibilità
rispettivamente erogate dai Fondi speciali per i commercianti, per
gli artigiani e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nei
confronti di titolari di pensione diretta I.N.P.S.;
Considerato che tutte le questioni suddette appaiono
manifestamente inammissibili per essere state le norme censurate già
dichiarate, nella medesima parte, costituzionalmente illegittime e
precisamente, quanto alla questione sub a), con sentenza n. 1086 del
1988, quanto alla questione sub b) con sentenza n. 81 del 1989 e,
infine, quanto alla questione sub c) con la sentenza n. 373 del 1989;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile, per
essere già state le norme censurate espunte dall’ordinamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 19, secondo comma, della legge
22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria
per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti
attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi); dell’art.
1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni
per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla
Gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità,
vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari); dell’art.
1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia
di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri); in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, sollevate dal Pretore di
Brescia con l’ordinamento in epigrafe, perché già dichiarati
costituzionalmente illegittimi, rispettivamente con le sentenze nn.
1086 del 1988, 81 del 1989 e 373 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA