Ordinanza N. 483 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
31/07/1989
Data deposito/pubblicazione
31/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale),
promosso con ordinanza emessa il 1› dicembre 1987 dalla Corte dei
Conti – Sez. I giurisdizionale – nel giudizio di responsabilità
promosso nei confronti di Cimini Giorgio ed altri, iscritta al n. 200
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale –
con ordinanza del 1° dicembre 1987, pervenuta alla Corte
costituzionale il 4 aprile 1989 (R.O. n. 200 del 1989), emessa nel
giudizio di responsabilità promosso nei confronti di Cimini Giorgio
ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 18, secondo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n.
349;
che ad avviso del giudice remittente sarebbero violati:
a) l’art. 103, secondo comma, della Costituzione, perché la
Corte dei conti viene privata della giurisdizione su di una materia
che, per caratteristiche soggettive ed oggettive, rientra tra quelle
ad essa costituzionalmente riservate;
b) gli artt. 97, primo comma, e 24, primo comma, della
Costituzione, perché viene meno, in subiecta materia, una delle
connotazioni fondamentali dei giudizi innanzi alla Corte dei conti,
rappresentata dall’impulso d’ufficio, e cioè dalla iniziativa
giudiziale in capo al Procuratore Generale, che risponde, nel
contempo, alla esigenza di rispetto del principio di imparzialità e
buon andamento dell’amministrazione e di quello della tutela
giurisdizionale di diritti ed interessi;
c) l’art. 3 della Costituzione, per il diverso regime che,
senza alcuna giustificazione di ragionevolezza, si instaura per i
funzionari pubblici responsabili di danno ambientale rispetto a
quelli ai quali siano da ascrivere altre fattispecie di
responsabilità;
Considerato che la questione è già stata dichiarata infondata
(sentenza n. 641 del 1987) e manifestamente infondata (ordinanza n.
1162 del 1988);
che non sono stati addotti ragioni o motivi nuovi che possano
fondare una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 18, secondo e terzo comma, della legge 8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme
in materia di danno ambientale), in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, primo comma, 97, primo comma, e 103, secondo comma, della
Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA