Ordinanza N. 484 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
31/07/1989
Data deposito/pubblicazione
31/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
il 20 febbraio 1989 dal Pretore di Mestre nel procedimento civile
vertente tra Bianchetto Sonia ed altro e l’Esattoria Imposte Dirette
di Venezia, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che con ordinanza del 20 febbraio 1989 (R.O. n. 201 del
1989), emessa nel procedimento civile vertente tra Bianchetto Sonia
ed altro e l’Esattoria delle imposte dirette di Venezia, il Pretore
di Mestre ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti e agli affini
entro il terzo grado del contribuente di proporre opposizione ex art.
619 del codice di procedura civile per quanto riguarda i mobili
pignorati nella casa di abitazione;
che, ad avviso del giudice remittente, detta disposizione
violerebbe:
a) l’art. 3 della Costituzione nella parte in cui preclude la
opposizione di terzo in relazione alla condizione di coniuge, parente
o affine differentemente dal rapporto di convivenza con altre persone
prive di tali condizioni personali;
b) l’art. 23 della Costituzione nella parte in cui impone una
prestazione patrimoniale a soggetti che non vi sarebbero tenuti in
forza di specifica norma di legge, laddove legittima la esecuzione
esattoriale anche su beni non appartenenti al debitore esecutato;
c) gli artt. 24 e 42 della Costituzione nella parte in cui non
consentono la tutela giurisdizionale del diritto soggettivo di
proprietà pure in assenza di norma di legge che limiti, affievolisca
od espropri la proprietà;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
perché la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione
manifestamente infondata, in riferimento ai parametri ora di nuovo
indicati (3, 24, 42 della Costituzione) (sentenze nn. 42 e 93 del
1964, 129 del 1968, 107 del 1969; ordinanze nn. 105 e 106 del 1964,
71 del 1971, 36 del 1974, 283 del 1984, 191 del 1989);
che non sono stati addotti ragioni diverse e motivi nuovi che
possono fondare una diversa decisione in quanto escludono il
denunciato contrasto con l’art. 23 della Costituzione sia il
riconosciuto carattere sostanziale della norma la quale pone il
vincolo di garanzia sui beni esistenti nella casa del debitore, sia
la riconosciuta portata della disposizione con la quale si istituisce
un semplice vincolo di garanzia a favore del fisco che non fa venir
meno il definitivo accollo dell’onere della imposizione al solo
debitore di imposta;
che, pertanto, della questione ora di nuovo sollevata va
dichiarata la manifesta infondatezza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 42 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Mestre con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA