Ordinanza N. 485 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
31/07/1989
Data deposito/pubblicazione
31/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di
calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal
Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Ferraro
Angelina e l’I.N.P.S., iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1989
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Modena, con ordinanza del 23 giugno
1988, pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1989 (R.O. n.
202 del 1989), emessa nel procedimento civile tra Ferraro Angelina e
l’I.N.P.S. diretto ad ottenere la corresponsione dell’assegno
ordinario di invalidità di cui all’art. 1 della legge n. 222 del
1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui, ai fini del
conseguimento dell’assegno ordinario di invalidità, esclude per i
lavoratori dipendenti che il requisito di contributivo, inesistente
al momento della domanda, possa essere raggiunto, successivamente,
alla data della conclusione del procedimento amministrativo;
che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato
l’art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di
trattamento che si verifica rispetto ad altre categorie di lavoratori
(coltivatori diretti, mezzadri, coloni, braccianti agricoli,
artigiani e commercianti) per le quali è prevista la suddetta
possibilità;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 355
del 1989) la illegittimità costituzionale della norma ora censurata;
che, pertanto, essa è stata espunta dall’ordinamento giuridico,
sicché la questione ora sollevata deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968,
n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico
della assicurazione generale obbligatoria), in riferimento all’art.
3, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena
con l’ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 355 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA