Ordinanza N. 486 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
31/07/1989
Data deposito/pubblicazione
31/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato
dall’art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912
(Interpretazione autentica dell’art. 12, ultimo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, e dell’art. 7, ultimo comma, della legge 26
maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni
spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),
promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal Pretore di Modena
nel procedimento civile vertente tra Gherardi Venio e il Ministero
dell’Interno, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Modena, nel procedimento civile tra
Gherardi Venio e il Ministero dell’Interno, con ordinanza del 4
ottobre 1988, (R.O. n. 203 del 1989), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12, ultimo comma, della legge
30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dall’art. 1,
primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui
subordina il diritto degli eredi del mutilato od invalido civile di
percepire le quote della prestazione assistenziale maturate dal de
cuius alla data del decesso alla condizione che il decesso stesso sia
avvenuto in epoca successiva al riconoscimento della inabilità;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:
a) l’art. 38, primo comma, della Costituzione, in quanto
alcune categorie di cittadini sarebbero privati di una prestazione
previdenziale cui invece hanno diritto;
b) l’art. 24, primo comma, della Costituzione, venendo meno la
tutela giurisdizionale del diritto la quale invece dovrebbe supplire
alla inattività degli organi amministrativi;
c) l’art. 3, primo comma, della Costituzione per la disparità
di trattamento che si verifica tra gli eredi dei mutilati od invalidi
civili ed altre categorie di aventi diritto a prestazioni
previdenziali o assistenziali richiesta ed ottenuta prima della morte
del de cuius;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione ora
sollevata manifestamente infondata (ordinanza n. 61 del 1989);
che non sono state addotte ragioni o motivi nuovi che possano
fondare una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971,
n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5,
e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come
autenticamente interpretato dall’art. 1, primo comma, della legge 13
dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell’art. 12, ultimo
comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell’art. 7, ultimo
comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di
assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili
e di sordomuti), in riferimento agli artt, 3, primo comma, 24, primo
comma, e 38, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore
di Modena con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA