Ordinanza N. 487 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1993
Data deposito/pubblicazione
30/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare
MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 19 marzo 1993 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a
carico di De Palma Luigi ed altro, iscritta al n. 423 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, prima serie speciale, dell’anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 19 marzo
1993, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 23,
primo comma del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria
incompetenza, ordini la trasmissione degli atti al giudice
competente;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 76 del 1993, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, primo comma,
del codice di procedura penale “nella parte in cui dispone che,
quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria
incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al
giudice competente anziché al pubblico ministero presso
quest’ultimo”;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 23, primo comma del codice di
procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 76 del 1993 “nella parte in cui dispone che, quando il
giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria
incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al
giudice competente anziché al pubblico ministero presso
quest’ultimo”, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Torino con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA