Ordinanza N. 488 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1993
Data deposito/pubblicazione
30/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza
emessa il 27 aprile 1993 dal Tribunale di Pinerolo sul ricorso
proposto da Borgarello Marcello, iscritta al
n. 357 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno
1993;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che il tribunale di Pinerolo – adito con ricorso dal
curatore fallimentare Borgarello Marcello in una procedura
fallimentare con totale mancanza di attivo per il rimborso delle
spese di procedura da lui anticipate e la liquidazione del compenso
spettantegli – ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 91 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) nella
parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare
sia posto a carico dell’Erario in caso di mancanza o di insufficienza
di attivo, atteso che nelle procedure fallimentari l’anticipazione
delle spese da parte dell’Erario deve avvenire secondo le modalità
stabilite per il gratuito patrocinio e quindi con esclusione del
compenso spettante al curatore fallimentare;
che in particolare il tribunale rimettente ritiene violato
l’art. 97, comma 1, Cost. per la negativa incidenza sul funzionamento
dell’amministrazione della giustizia, mentre il canone del buon
andamento dell’amministrazione imporrebbe che l’incarico di curatore
fallimentare venga conferito alle persone ritenute maggiormente
idonee al loro assolvimento, senza che la previsione di non poter
avere alcun compenso per la mancanza di attivo induca alla non
accettazione della nomina e che, in casi limite, sia addirittura
impossibile reperire una persona che accetti tale nomina;
che è altresì violato l’art. 3 Cost. per ingiustificata
disparità di trattamento (oltre che nell’ambito della stessa
categoria di curatori fallimentari, anche) rispetto ai procuratori ed
avvocati, per i quali è prevista l’anticipazione degli onorari da
parte dell’erario nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito
patrocinio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che non è leso il principio del buon andamento
dell’amministrazione (art. 97 Cost.) riferito specificamente
all’amministrazione della giustizia per l’assorbente ragione che sono
ben note all’ordinamento giuridico fattispecie di incarichi del tutto
gratuiti, che – oltre a non confliggere con il principio di legalità
della imposizione di prestazione patrimoniale, come già questa Corte
(sent. n. 302/85) ha avuto modo di affermare con riferimento proprio
alla nomina di curatore fallimentare in una procedura chiusa con
insufficienza o carenza di attivo, per giudicare non fondata la
questione di costituzionalità del medesimo art. 91 cit. – neppure
sono incompatibili con il canone evocato; né a maggior ragione lo
sono incarichi (peraltro liberamente accettati) di per sé non
gratuiti (quale quello del curatore fallimentare) che presentino
soltanto un’alea di mancato realizzo, in concreto, del compenso;
d’altra parte la sola prospettiva di qualificazione professionale e
di affinamento (v. sent. n. 41/77 in tema di insegnamento
universitario non retribuito) esclude che l’incarico di curatore
fallimentare in procedure (presumibilmente) incapienti debba
sistematicamente scontrarsi con il rifiuto del professionista
designato (mentre, per altro verso, un’ipotetica violazione dell’art.
36 Cost. – comunque non evocato – è già stata esclusa nella citata
pronuncia);
che neppure è ravvisabile alcuna disparità di trattamento
rispetto agli avvocati e procuratori nominati d’ufficio a chi è
stato ammesso al gratuito patrocinio ex r.d. 30 dicembre 1923 n.
3282, istituto al quale può farsi ricorso anche in caso di procedura
fallimentare ( ex art. 16, comma 4, r.d. n. 3282/23 cit.), perché la
disciplina differenziata (che prevede talora per questi ultimi il
diritto all’onorario: v. artt. 11, n. 1) e 40 r.d. n. 3282/23 cit.)
trova giustificazione nella diversità del tertium comparationis in
ragione, se non altro, della facoltatività dell’incarico in un caso
e dell’obbligatorietà dello stesso nell’altro; mentre la denunciata
disparità di trattamento interna alla stessa categoria dei curatori
fallimentari in ragione dell’esistenza, o meno, di attivo è
meramente contingente e fattuale sì da risultare irrilevante;
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 91 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 97, comma 1, della Costituzione, dal
Tribunale di Pinerolo con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA