Ordinanza N. 489 del 1992
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1992
Data deposito/pubblicazione
29/12/1992
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1992
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
2 aprile 1992 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a
carico di Tiscione Santo, iscritta al n. 348 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,
prima serie speciale, dell’anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 513 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non consente che sia data lettura in dibattimento dei
verbali delle dichiarazioni rese da taluna delle persone indicate
nell’art. 210 del codice di procedura penale, in presenza dei
presupposti che legittimerebbero, invece, la lettura dei verbali di
analoghe dichiarazioni rese dall’imputato;
che, con il medesimo provvedimento, il giudice remittente ha
altresì sollevato, sempre in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
210 e 503 del codice di procedura penale, nella parte in cui entrambi
non prevedono che la disciplina sull’acquisizione nel fascicolo per
il dibattimento di talune dichiarazioni rese in precedenza dalle
parti private si applichi anche alle dichiarazioni rese dalle persone
imputate in un procedimento connesso;
Considerato che con sentenza n. 254 del 1992 questa Corte ha già
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 513, secondo
comma, del codice di procedura penale, proprio sotto il profilo
sollevato dal giudice a quo, per cui la questione va dichiarata
manifestamente inammissibile;
che, con decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, l’art. 210, quinto
comma, del codice di procedura penale è stato modificato nel senso
auspicato dal provvedimento di rimessione, per cui va ordinata la
restituzione degli atti al Tribunale di Firenze affinché riesamini
la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 513 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Firenze con l’ordinanza in epigrafe;
Ordina, relativamente alle sollevate questioni sugli artt. 210 e
503 del codice di procedura penale, la restituzione degli atti al
Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA