Ordinanza N. 49 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
27/02/1974
Data deposito/pubblicazione
27/02/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/02/1974
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO
DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA
REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO
GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, approvate
con il r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, promosso con ordinanza emessa il
9 aprile 1971 dal pretore di Bitonto nel procedimento civile vertente
tra Gaeta Angela Maria e Gaeta Giuseppe, iscritta al n. 320 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che il pretore di Bitonto, con ordinanza del 9 aprile
1971, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell’art. 58 del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni per
l’attuazione del c.p.c.), in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che dall’ordinanza di rimessione risulta che l’attrice ha eletto
domicilio presso lo studio del suo procuratore costituito, studio sito
in via Andrea da Bari n. 116, in Bari, città sede del tribunale nel
cui circondario trovasi la pretura di Bitonto, presso la quale era in
corso il giudizio di merito.
Considerato che il giudice a quo, nel caso di specie, avrebbe
dovuto applicare non il mero citato art. 58, ma tale norma in
correlazione al disposto degli artt. 10 del r.d.l. 27 novembre 1933, n.
1578, e 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui, alla stregua
dell’interpretazione della Cassazione, al procuratore costituito,
avente domicilio dichiarato entro la circoscrizione del tribunale cui
è assegnato, le comunicazioni e notificazioni necessarie non possono
essere fatte presso la Cancelleria del giudice adito.
Rilevato che l’ordinanza di rimessione omette qualsiasi
considerazione su tale aspetto della rilevanza sicché appare opportuno
rimettere gli atti al giudice a quo per un esame della rilevanza nei
termini sopra prospettati.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Bitonto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA
– GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere