Ordinanza N. 493 del 1992
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1992
Data deposito/pubblicazione
29/12/1992
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1992
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
secondo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246 (recte: dell’art.
11, primo e secondo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
recante “Misure urgenti per il personale della scuola”, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma, della legge 4
luglio 1988, n. 246), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1992
dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso
proposto da De Gregori Michela contro il Ministero della pubblica
istruzione ed altri, ordinanza iscritta al n. 345 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, prima serie speciale, dell’anno 1992;
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Liguria,
con ordinanza emessa il 5 marzo 1992 nel giudizio promosso da De
Gregori Michela contro il Ministero della pubblica istruzione ed il
Provveditorato agli studi di Genova e nei confronti di Ricupero Anna
Maria per l’annullamento della graduatoria per la immissione nei
ruoli della scuola secondaria di personale docente, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, primo e
secondo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246 (recte: dell’art.
11, primo e secondo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
recante “Misure urgenti per il personale della scuola”, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma, della legge 4
luglio 1988, n. 246), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione;
che il giudice rimettente dubita della legittimità
costituzionale della disposizione in ragione di differenziati
requisiti di servizio richiesti, ai fini dell’immissione in ruolo, ai
docenti dei corsi di richiamo ed aggiornamento culturale di
istruzione secondaria (C.R.A.C.I.S.), rispetto ai docenti dei corsi
ordinari;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha
concluso per la infondatezza della questione sollevata;
Considerato che la disposizione, della cui legittimità
costituzionale si dubita, estende all’anno scolastico 1981-82 il
periodo utile per valutare gli incarichi previsti dagli artt. 46 e 57
della legge 20 maggio 1982, n. 270, senza tuttavia innovare la
disciplina della diversa durata del servizio rilevante, per le
categorie di docenti, ai fini della immissione in ruolo, durata
prevista da altre norme non sottoposte al giudizio della Corte e
destinate a trovare comunque applicazione;
che conseguentemente la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 11, primo e secondo comma, del decreto-legge n. 140 del
1988 va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 11, primo e secondo comma, del
decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante “Misure urgenti per il
personale della scuola” (convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, primo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo
comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
della Liguria con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA