Ordinanza N. 493 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1994
Data deposito/pubblicazione
30/12/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti
urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre
1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa l’11 marzo 1993 dalla
Corte di appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra il
Comune di Napoli e la s.p.a. I.G.A.P., iscritta al n. 356 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 1994;
Visto l’atto di costituzione della s.p.a. I.G.A.P.;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra il Comune di
Napoli e l’I.G.A.P. (Impresa Generale Affissioni Pubblicità) S.p.a.,
la Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa l’11 marzo 1994,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18,
quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti
urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 24 (recte: 29)
ottobre 1987, n. 440;
che a parere del giudice rimettente la disposizione sarebbe in
contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione, in quanto, a
seguito della sentenza n. 49 del 1994 di questa Corte, deve ritenersi
preclusa al legislatore la possibilità di introdurre
nell’ordinamento forme di arbitrato obbligatorio in ordine alle
controversie sorte a seguito di mancato accordo sulle misure
dell’aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei contratti in
corso d’opera, materia disciplinata anche dalla normativa in esame;
che si è costituita l’I.G.A.P. S.p.a., concludendo per la
dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione, essendo
la relativa disposizione già stata dichiarata costituzionalmente
illegittima con la sentenza n. 232 del 1994 di questa Corte;
che la stessa parte ha chiesto altresì, in applicazione
dell’ultima parte dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che
sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo
comma, del Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, nonché
dell’art. 4- bis del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299,
convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, in quanto
testualmente riproduttivo della norma contenuta nella disposizione
già dichiarata illegittima;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 232 del 1994, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata, nella parte in cui demanda alla Commissione arbitrale
prevista dall’art. 1 del Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36,
convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle
misure di cui allo stesso art. 18;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile, avendo per oggetto una norma che non fa più parte
dell’ordinamento per essere già stata dichiarata, successivamente
all’ordinanza di rimessione, costituzionalmente illegittima;
che resta pertanto assorbita, indipendentemente da ogni
valutazione in ordine alla sua ammissibilità, la richiesta di
dichiarazione di illegittimità costituzionale, ex art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, di altre disposizioni non oggetto di
impugnazione nel presente giudizio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza
locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, sollevata,
in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, dalla Corte di
appello di Napoli con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA