Ordinanza N. 494 del 1992
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1992
Data deposito/pubblicazione
29/12/1992
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1992
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 30 aprile 1992, n.
274 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed
altre disposizioni urgenti), promossi con ricorsi delle Regioni Valle
d’Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Calabria e Puglia,
notificati il 27 e 29 maggio e il 1° giugno 1992, depositati in
cancelleria il 2, 3, 5 e 10 giugno successivi ed iscritti ai nn. 49,
50, 51, 52, 53 e 54 del registro ricorsi 1992;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ricorso notificato il 29 maggio 1992 e depositato
il 2 giugno 1992 la Regione autonoma Valle d’Aosta ha proposto, in
via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3
del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274 (Differimento di termini
previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti),
per violazione degli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale, approvato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
che la norma in questione prevede che il termine massimo di
centottanta giorni per l’approvazione degli strumenti urbanistici (di
cui all’art. 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n.
702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3)
si deve considerare perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita
approvazione dello strumento urbanistico adottato, con l’esame delle
osservazioni da parte del consiglio comunale;
che con analogo ricorso, notificato il 27 maggio 1992 e
depositato il 3 giugno 1992, la Regione Lombardia ha impugnato, in
riferimento all’art. 117 della Costituzione, oltre all’art 3 del
citato decreto-legge n. 274 del 1992, anche l’art. 10, secondo comma,
seconda parte, dello stesso decreto-legge, concernente la facoltà
per il Ministro per il coordinamento della protezione civile di
stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite
convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di
protezione civile;
che la Regione Emilia-Romagna, con atto notificato il 27 maggio
1992 e depositato il 3 giugno 1992, ha denunciato l’art. 3 del
decreto-legge n. 274 del 1992, per violazione degli artt. 117 e 118
della Costituzione, anche in collegamento con gli artt. 97, primo
comma, e 9, secondo comma, della stessa;
che anche la Regione Liguria, con ricorso notificato il 29
maggio 1992 e depositato il 5 giugno 1992, ha chiesto che sia
dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge n. 274 del 1992, in relazione agli artt. 117, 118 e 97 della
Costituzione;
che la Regione Calabria, con atto notificato il 1° giugno 1992 e
depositato il 10 giugno 1992, ha denunciato il più volte citato art.
3, in riferimento agli artt. 117, 118, 3, 97, 9 e 32 della
Costituzione;
che, infine, anche la Regione Puglia, con ricorso notificato il
1° giugno 1992 e depositato il 10 giugno 1992, ha chiesto che sia
dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge n. 274 del 1992, per violazione degli artt. 3 e 117 della
Costituzione;
che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, la quale ha chiesto che le questioni siano
dichiarate infondate;
Considerato che i sei ricorsi, proposti contro disposizioni del
medesimo decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, non è stato
convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 154, serie generale, del 2 luglio 1992;
che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da
ultimo ordinanze n. 390 e 410 del 1992), le questioni di legittimità
costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:
a) delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3
del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274 (Differimento di termini
previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti),
sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per
la Valle d’Aosta (approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4) ed agli artt. 3, 9, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione,
dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e dalle Regioni Lombardia,
Emilia-Romagna, Liguria, Calabria e Puglia con i ricorsi indicati in
epigrafe;
b) della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10,
secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 30 aprile 1992, n.
274, sollevata, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, della
Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA