Ordinanza N. 499 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
10/11/1989
Data deposito/pubblicazione
10/11/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/10/1989
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge
4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento
televisivo) e dell’art. 15, comma secondo, della legge 14 aprile
1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e
televisione), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra Ronchini Diego ed altri e
l’Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 1988;
2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra Aschbacher-Berger Cecilia e
l’Amministrazione delle Finanze dello Stato (URAR), iscritta al n.
240 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Torino con due identiche ordinanze
pronunziate il 9 dicembre 1988 ha sollevato, in riferimento all’art.
53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone
di abbonamento televisivo) e dell’art. 15, secondo comma, della legge
14 aprile 1975, n.103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e
televisione).
Considerato che identica questione è stata dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 219 del 1989, seguita alla
sentenza n. 535 del 1988 che già l’aveva dichiarata non fondata;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880
(Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell’art. 15,
secondo comma, della legge 14 aprile 1975 n. 103 (Nuove norme in
materia di radio diffusione e televisione) promossa, con due
identiche ordinanze del 9 dicembre 1988, dal Tribunale di Torino in
riferimento all’art. 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI