Ordinanza N. 499 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1991
Data deposito/pubblicazione
27/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,
prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell’imposta sulle successioni e
donazioni) promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dalla
Commissione tributaria di 1° grado di Milano nel ricorso proposto da
Grondona Alfonso ed altri, nella qualità di eredi, contro l’ufficio
successioni di Milano iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1991
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima
serie speciale, dell’anno 1991;
Visto l’atto di costituzione di Grondona Alfonso ed altri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, con ordinanza in data 20 dicembre 1989 (pervenuta a
questa Corte il 3 giugno 1991), la Commissione tributaria di primo
grado di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 39,
primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina
dell’imposta sulle successioni e donazioni), nella parte in cui non
prevede che, ai fini della tempestiva dichiarazione di successione,
la data di spedizione a mezzo posta possa essere equiparata a quella
di presentazione diretta all’Ufficio, come previsto per le
dichiarazioni I.v.a. ed I.r.p.e.f.;
che ad avviso del giudice a quo il principio in base al quale
questa Corte ha già dichiarato la questione manifestamente infondata
– ritenendo che, in assenza di un modello generale che disciplini in
modo uniforme la presentazione di atti di diversa natura agli organi
tributari, è impossibile individuare un criterio alla stregua del
quale valutare le singole disposizioni – non si potrebbe invocare in
presenza di atti che hanno identica natura come, appunto, le
dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta di successione,
dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi;
che le parti private si sono costituite fuori termine, mentre,
non ha ritenuto di intervenire l’Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che identica questione, sollevata proprio in
riferimento all’ingiustificata disparità di trattamento che la norma
impugnata determinerebbe rispetto alla disciplina prevista per le
dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e
dell’imposta sui redditi, è stata da questa Corte già dichiarata
manifestamente infondata con ordinanze nn. 485 del 1987 e 1052 del
1988;
che nell’ordinanza di rimessione non si individuano elementi
nuovi o ragioni tali da indurre questa Corte a rivedere il precedente
indirizzo;
che, tuttavia, successivamente alle predette pronuncie, è stato
approvato – con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 – il nuovo
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni, nel cui art. 28, comma 1, si prevede
espressamente che, in caso di spedizione a mezzo posta, la
dichiarazione “si considera presentata” nel giorno in cui è
consegnata all’ufficio postale;
che non può escludersi che tale norma, ancorché entrata in
vigore successivamente all’emanazione dell’ordinanza di rimessione,
abbia – secondo il tenore della norma di delega di cui all’art. 17,
terzo comma, legge 9 ottobre 1971, n. 825, in base alla quale è
stata emanata – natura interpretativa della disposizione impugnata
che è destinata a sostituire;
che questa eventuale natura interpretativa potrebbe far sì che
la norma esplichi una concreta incidenza nel giudizio a quo, donde la
necessità di disporre la restituzione degli atti al giudice
remittente per un riesame dalla rilevanza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo grado di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore di cancelleria: MINELLI