Ordinanza N. 5 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
24/01/1969
Data deposito/pubblicazione
24/01/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/01/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE, Giudici,
quinto, della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente
l’assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di
accertamento del valore venale, promosso con ordinanza emessa il 13
gennaio 1967 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente
tra la Società F.I.A.T. e l’Amministrazione delle finanze dello Stato,
iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell’8 aprile 1967.
Visti gli atti di costituzione della Società F.I.A.T. e
dell’Amministrazione finanziaria;
udita nell’udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi l’avv. Arturo Carlo Jemolo, per la Società F.I.A.T., ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per
l’Amministrazione delle finanze.
Ritenuto che nel corso del giudizio indicato in epigrafe è stata
sollevata dall’attrice Società F.I.A.T., in riferimento all’art. 53,
comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, comma quinto, della legge 28 luglio 1961,
n. 828, giusta il quale, ai fini dell’accertamento del valore venale
degli appalti, nel caso di appalti di costruzione, che implichino la
incorporazione di materiali, il valore del materiale incorporato
concorre alla determinazione del valore imponibile;
che secondo la predetta Società la disposizione in esame,
sottoponendo allo stesso trattamento tributario gli appalti nei quali i
materiali sono forniti dal committente, sarebbe in evidente contrasto
con il principio della capacità contributiva;
che il tribunale di Torino ha ritenuto la questione rilevante e non
manifestamente infondata e con ordinanza in data 13 gennaio 1967 ha
sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte costituzionale;
che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti tanto la
Società F.I.A.T. rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Arturo
Jemolo, Giancarlo Fré e Salvatore De Dominicis, quanto
l’Amministrazione delle finanze rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato;
che nelle deduzioni costitutive depositate in cancelleria
rispettivamente il 2 e 7 marzo 1967 la F.I.A.T. ha chiesto che la norma
impugnata sia dichiarata incostituzionale e l’Amministrazione delle
finanze ha chiesto che la questione di legittimità sia dichiarata non
fondata;
che essendo però nelle more del giudizio sopravvenuta la legge 10
marzo 1968, n. 244, recante “Abrogazione dell’art. 3 della legge 28
luglio 1961, n. 828, concernente l’assoggettabilità dei contratti di
appalto alla procedura di accertamento del valore venale”, l’Avvocatura
generale dello Stato nella memoria depositata il 24 ottobre 1968 ha
chiesto il rinvio degli atti al tribunale di Torino per un nuovo
giudizio sulla rilevanza;
che a tale richiesta ha aderito in udienza la difesa della Società
F.I.A.T.
Considerato che con l’art. 1 della legge 1 marzo 1968, n. 244, è
stato abrogato l’art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, contenente
la norma impugnata e che è stato altresì disposto che i procedimenti
per l’accertamento del valore venale degli appalti in corso alla data
di pubblicazione della legge si estinguono di diritto;
che occorre conseguentemente che il giudice a quo accerti se
sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale proposta con l’ordinanza 13 gennaio 1967;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.